Un particolare di «Everydays: the First 5000 Days» di Beeple, venduto da Christie’s per 69,3 milioni di dollari lo scorso 11 marzo @ Christie’s Images Ltd.

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Un particolare di «Everydays: the First 5000 Days» di Beeple, venduto da Christie’s per 69,3 milioni di dollari lo scorso 11 marzo @ Christie’s Images Ltd.

I diritti di autore e compratore nel mondo degli Nft

Le poche certezze nel quadro giuridico degli ultimi arrivati sul mercato dell’arte, tra gli aspetti legali legati alla creazione di un token e l’eterna domanda: un certificato è un’opera?

Michela Moro

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Ultimi ma non ultimi arrivati sul palcoscenico del mercato dell’arte gli Nft, Non Fungible Token, hanno immediatamente posto una serie di quesiti. Bastano i tre top lot dell’anno per illustrare l’interesse suscitato, e le criticità che ne deriveranno per i collezionisti e per gli artisti: 69,3 milioni di dollari per «Everydays: the First 5000 Days» di Beeple; 16,9 milioni di dollari per CryptoPunks; 16,8 milioni di dollari per «The Fungible Collection» di Pak. Si parla al futuro perché ad oggi il terreno è ancora incerto. Il mondo degli Nft è internazionale e qualunque questione legale dev’essere valutata in un contesto internazionale, ma il quadro giuridico è in gran parte irrisolto.

Ci sono gli aspetti legali della creazione del token: i token digitali sono soggetti alla giurisdizione dei Paesi in cui sono creati o dove vengono usati? Qual è la posizione legale del creatore di Nft? L’Nft dà il diritto di proprietà? Asset e Nft coesistono indipendentemente per sempre? E i diritti di proprietà intellettuale da quali giurisdizioni sono coperti? E quali diritti? Quali diritti ha il collezionista proprietario di Nft?

Ne abbiamo parlato con Stefano Capaccioli, dottore commercialista, revisore legale, membro del gruppo di 30 esperti nominati dal Ministero per lo Sviluppo Economico per la redazione del Piano Nazionale sulle Tecnologie basate su Registri Condivisi e Blockchain, autore di numerosi saggi e pubblicazioni scientifici italiani e internazionali su tali argomenti, e che come autore di Criptoattività, criptovaluta e bitcoin (Giuffrè Francis Lefebvre, 2021) ha analizzato questi e altri aspetti legati al mercato del Metaverse infinito.

«Parlare di normative legate agli Nft è come valutare la linea di demarcazione tra Mali e Algeria: sulla carta è una riga dritta, ma arrivati lì i confini variano di centinaia di chilometri, e non in linea retta. Quando si tratta di fini speculativi la norma, nel tentativo di fornire un ampio quadro, risulta sempre ambigua e gli Nft non fanno eccezione, dice Capaccioli. La non fungibilità determina che ogni Nft abbia una distinguibilità, e la trasferibilità comporta che chi ne ha la disponibilità ne abbia anche l’esclusività. L’Nft può rappresentare la titolarità di un’opera digitale, di un file o di un bene fisico e può rappresentare un’opera o essere un’opera esso stesso. La cessione dell’Nft potrà essere insieme a ciò che rappresenta oppure distinto».

Un primo problema è stabilire se, comprando un Nft, si compra un titolo rappresentativo di un bene o si compra un bene. Su questo tema si stanno sviluppando diverse correnti di pensiero, e vi è chi, come Capaccioli, vede una duplice funzione, sia di rappresentazione della titolarità del bene (un immobile, un quadro, un video, un tweet ecc.) sia un bene a sé stante, diverso dal bene che sta alla base del token.

L’approfondita analisi di Capaccioli continua: «Il “minting” è considerabile quale emissione, produzione “dal nulla” di un token, con costo pari alla quantità di criptovaluta utilizzata per la sua creazione. L’opera digitale viene collegata con l’Nft e scambiata con criptovaluta. È possibile considerare l’Nft un certificato di autenticità e quindi connesso all’opera, anche se potrebbe essere ceduto disgiuntamente. Lo spartiacque consiste nella sussistenza del requisito di opera d’ingegno e quindi della presenza tipica della creatività e dell’infungibilità. La natura artistica deve essere presente e connessa all’opera, per cui la cessione congiunta dell’opera e dell’Nft costituisce una cessione dei diritti relativi all’opera d’ingegno, i diritti d’autore.

I corrispettivi ricevuti per i diritti di sfruttamento di un’opera non sono soggetti all’Imposta sul Valore Aggiunto, bensì appartengono alle operazioni eseguite fuori campo Iva. In tali casi sono assoggettati all’Irpef, Imposta sul reddito delle persone fisiche, in quanto redditi di lavoro autonomo, ma con il beneficio di deduzione forfettaria calcolata sull’età degli autori. Nel caso in cui non vi sia il diritto d’autore, bisogna rilevare che l’imposta sul valore aggiunto definisce prestazioni di servizi tutto ciò che non è considerato bene fisico, quindi, per fictio iuris, tutte le cessioni di beni immateriali sono considerate prestazioni di servizi
».

L’Nft non attratto dal diritto d’autore è dunque una prestazione di servizio e un servizio digitale, come definito dal Regolamento 282/2011, articolo 7:
1. I «servizi prestati tramite mezzi elettronici», comprendono i servizi forniti attraverso internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell’informazione.
2. In particolare, rientrano nell’ambito d’applicazione del paragrafo 1: a) la fornitura di prodotti digitali in generale, compresi software, loro modifiche e aggiornamenti.

Gli oggetti d’arte, invece, sono definiti all’Allegato IX della direttiva 112/2006/UE finalizzati all’applicabilità del regime del margine, escludendo ogni altra configurazione. Le opere d’arte sono soggette a Iva se il cedente è soggetto Iva e quindi con i requisiti di abitualità. Il regime Iva prevede due regimi: uno ordinario e uno agevolato, previsto dall’art. 127.

La tabella Iva include esclusivamente beni fisici e conseguentemente occorre distinguere:
• cessione di Nft da parte di autore non soggetto Iva, la cessione sarà fuori campo di Iva per carenza del requisito soggettivo;
• cessione di Nft con bene fisico appartenente alla tabella da parte dell’Autore sarà soggetta all’Iva al 10%;
• cessione di Nft con bene fisico non appartenente alla tabella da parte dell’Autore sarà soggetta all’Iva al 22%.

Le somme spettanti all’autore nelle vendite successive saranno escluse da Iva, dato che l’autore non rientra nel rapporto tra venditore e compratore, e i passaggi si possono parificare a quelli del diritto di seguito che, nella catena Nft, avvengono sempre in forma esplicita e ratificata.

Chi acquista e vende opere d’arte si può distinguere in tre diverse figure:
• mercante d’arte: soggetto che svolge un’attività finalizzata al commercio di opere d’arte e il cui obiettivo è trarre profitto dall’incremento di valore nel tempo delle opere;
• speculatore occasionale: soggetto animato da un fine lucrativo, acquista occasionalmente opere d’arte al fine di una successiva cessione delle stesse. Anche in questo caso, l’obiettivo è quello del profitto, ma non vi è abitualità nelle operazioni di compravendita, che avvengono saltuariamente (quando si ravvisa un affare);
• collezionista privato: soggetto animato da uno spirito culturale, che acquista opere d’arte per incrementare la propria collezione e godere della bellezza delle opere acquistate. Tuttavia, anche il collezionista potrebbe ritrovarsi a cedere alcune delle opere acquistate. In questo caso, il fine non è il profitto ma il diletto.
Ne consegue che:
• il mercante d’arte, al momento della vendita, genera i redditi d’impresa. Inoltre, lo stesso deve essere un soggetto passivo ai fini Iva, quindi deve dotarsi di partita Iva;
• lo speculatore occasionale, in caso di vendita, genera redditi diversi. Questo non dev’essere soggetto passivo Iva per carenza del requisito dell’abitualità dell’attività di vendita;
• il collezionista privato, infine, non è soggetto ad alcuna imposizione fiscale, in quanto il suo fine è il collezionismo e non la ricerca del profitto.

Da questo panorama si può ben capire che, malgrado si stia facendo ordine, si è ancora al confine tra Mali e Algeria, come conclude Capaccioli: «Le questioni trattate sono estremamente complesse e ambigue e la mia analisi, pur nel rispetto del diritto vigente, non può garantire certezza. Ogni situazione dovrebbe essere valutata caso per caso, data la quantità di variabili interessate. È un primo passo nel valutare un fenomeno nuovo ed economicamente consistente, che lascerà certamente dei segni nel mercato dell’arte del futuro. Quelli che oggi valutiamo non sono valori, sono prezzi; del resto è il mercato che fa il prezzo».

L'articolo è stato originariamente pubblicato nell'allegato «RA Tax & Legal 2021-2022»

Un particolare di «Everydays: the First 5000 Days» di Beeple, venduto da Christie’s per 69,3 milioni di dollari lo scorso 11 marzo @ Christie’s Images Ltd.

Michela Moro, 11 gennaio 2022 | © Riproduzione riservata

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