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«Il miracolo delle quaglie» (1554) di Jacopo Bassano

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«Il miracolo delle quaglie» (1554) di Jacopo Bassano

La contesa sul Bassano ora è un precedente

La sentenza del Consiglio di Stato pubblicata il 21 novembre 2023, n. 9962 costituisce un importante precedente per la disciplina della circolazione internazionale dei beni culturali in Italia

Giuseppe Calabi

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Questi i fatti. Nel 2017 un antiquario fiorentino presentò all’Ufficio Esportazione di Pisa una richiesta di permesso di esportazione per un grande dipinto di Jacopo Da Ponte, detto Jacopo Bassano (Bassano del Grappa 1510-1592) raffigurante una scena biblica. Dopo una verifica da parte di tre commissioni, l’Ufficio Esportazione rilasciò l’attestato di libera circolazione (ALC) riducendo anche il valore dichiarato dall’esportatore. Dopo quattro anni, il dipinto fu acquistato dal Museo Getty di Los Angeles, che annunciò pubblicamente l’acquisto. Poco dopo, su sollecitazione da parte di alcuni utenti di social media, che criticarono il Ministero per avere fatto uscire un’opera ritenuta un capolavoro, quest’ultimo comunicò al Museo, nonché al proprietario dell’opera al momento della richiesta del permesso di esportazione dell’opera, un provvedimento di annullamento in autotutela dell’attestato di libera circolazione. La motivazione del provvedimento di annullamento dell’attestato era che l’esportatore al momento della richiesta del permesso aveva omesso di fornire informazioni, ovvero fornito informazioni erronee o, addirittura, false che avevano indotto l’Ufficio Esportazione a concedere erroneamente l’attestato. Anche il Museo – secondo il Ministero – non avrebbe potuto non accorgersi delle supposte “anomalie” dell’attestato di libera circolazione e, pertanto, all’annullamento del permesso, seguiva un ordine di rimpatrio immediato dell’opera. Seguì un contenzioso che in primo grado diede ragione al Ministero, mentre il Consiglio di Stato, a seguito di appello del Museo, ha riformato la sentenza di primo grado e confermato la validità del permesso di esportazione e la correttezza dell’operato dell’esportatore e del Museo americano.

I temi più rilevanti trattati nella causa sono tre: quali informazioni la parte interessata debba fornire al momento della richiesta di ALC; a quali condizioni ed entro quale termine possa essere esercitato il potere di annullamento autotutela previsto dall’art. 21-nonies della legge 241/1999, ossia il potere di ritirare, con effetto retroattivo, un attestato di libera circolazione; se l’opera di Bassano in questione potesse essere oggetto di un provvedimento di annullamento.

Informazioni al momento della presentazione della denuncia di ALC
La norma che stabilisce come debba essere identificata l’opera che si intenda sottoporre ad un Ufficio Esportazione è l’art. 134 del R.D. 1913, n. 363, il quale stabilisce che nella denuncia di ALC debbano essere indicate, oltre al nome del proprietario e dello spedizioniere ed al luogo di spedizione, «la natura e la descrizione delle cose».

Il Ministero ha da tempo sostenuto una interpretazione estensiva della norma, richiedendo informazioni su datazione, autore, titolo o tema, provenienza, e bibliografia. Nella nuova piattaforma SUE adottata lo scorso 15 giugno, la provenienza (proprietà precedente/collezione storica) e bibliografia sono addirittura diventati campi obbligatori. Nel caso in esame, il Ministero ha ritenuto che l’indicazione «attribuito a Bassano» ed il titolo dell’opera («Soggetto biblico») fossero generici o decettivi e finalizzati a trarre in inganno l’amministrazione sull’importanza dell’opera. Se fosse stato indicato come autore Jacopo da Ponte, detto Bassano ed il tema specifico rappresentato nell’opera (Caduta delle quaglie o coturnici, o Caduta della manna, o Miracolo delle Coturnici e della Manna, Raccolta delle coturnici) fosse stato correttamente indicato, e se il dipinto fosse stato presentato in un migliore stato conservativo, il Ministero lo avrebbe bloccato. Inoltre, il soggetto esportatore avrebbe ingannevolmente omesso di indicare la provenienza e la bibliografia.

Tuttavia, a prescindere dal fatto che né il RD del 1913, né successive norme di pari rango normativo attribuiscono all’amministrazione il potere di specificare quali informazioni debbano essere fornite dal soggetto richiedente il permesso, è noto come alcune informazioni, ad esempio la provenienza, spesso non sono nella disponibilità  del proprietario: si pensi al caso di acquisto di un’opera in asta e tramite trattativa privata: il nome del precedente proprietario non è mai comunicato all’acquirente.

Il Consiglio di Stato ha rigettato la tesi del Ministero che il privato collezionista avesse consapevolmente indotto in errore l’amministrazione omettendo di fornire informazioni rilevanti. Secondo la sentenza, la denuncia di ALC non presentava dichiarazioni false o omissioni intenzionali con finalità decettiva, «non potendosi escludere che l’apporto informativo perfettibile fosse coerente con i dati in plausibile possesso di un privato, di per sé meno preparato sul punto rispetto ai soggetti istituzionalmente incaricati di tali delicate attività». 

Il termine per l’annullamento in autotutela
L’annullamento in autotutela di un attestato di libera circolazione di un’opera d’arte è ammesso dalla legge entro limiti temporali ragionevoli. La legge individua nel termine di 12 mesi un criterio di ragionevolezza oltre il quale, la possibilità di annullamento di una autorizzazione all’esportazione si restringe ai soli casi in cui il provvedimento sia stato emesso in base a false rappresentazioni di fatti o di dichiarazioni false o mendaci associate alla commissione di reati accertati da sentenze definitive. In tali casi l’annullamento può avvenire anche oltre il termine di 12 mesi. Nel caso in esame, il termine di 12 mesi era abbondantemente trascorso, quando – a distanza di quattro anni dalla data della licenza – il Museo acquistò il dipinto ed il Ministero annullò la licenza. Il Consiglio di Stato ha definitivamente escluso che la denuncia di ALC fosse affetta da falsità o da omissioni decettive (peraltro relative ad informazioni non obbligatorie: provenienza e bibliografia) e, pertanto, ha ritenuto che l’annullamento fosse viziato in quanto pronunciato fuori termine. Questo principio è di fondamentale importanza in quanto d’ora in poi i titoli di esportazione italiani saranno dotati di maggiore stabilità, non potendo essere annullati anni dopo la loro emissione. Si può immaginare che musei e collezionisti stranieri tireranno un sospiro di sollievo e potranno fare più affidamento rispetto ai titoli di esportazione italiani, acquistando opere uscite con licenza dall’Italia senza l’ansia di subire annullamenti di autotutela e conseguenti ordini di rimpatrio. Ne trarrà inoltre un grande beneficio la circolazione e la conoscenza dell’arte e della cultura italiana all’estero. Naturalmente, questo principio non si applicherà ai casi in cui risulti dimostrato un intento fraudolento da parte dell’esportatore, che tuttavia deve essere dimostrato dall’amministrazione.

L’importanza del dipinto
Il dipinto in questione è indubbiamente un dipinto importante e come tale è anche stato riconosciuto dal Consiglio di Stato. Tuttavia, occorre rilevare che opere di Bassano sono ampliamente presenti nelle collezioni pubbliche italiane (solo il Museo di Bassano del Grappa ne conta almeno 15). Tutti i grandi musei italiani, Brera e l’Ambrosiana a Milano, la Sabauda a Torino, l’Estense a Modena, gli Uffizi e Pitti a Firenze, la Borghese, la Corsini e la Doria Pamphilj a Roma, Capodimonte a Napoli, possono vantare opere dell’artista. Se l’opera acquistata dal Getty fosse stata ritenuta importante al momento della presentazione della domanda di ALC, lo Stato italiano avrebbe potuto acquisirla al modico prezzo di 70mila euro ed oggi si aggiungerebbe (e forse passerebbe inosservata rispetto) a quelle già presenti in Italia. Non è forse meglio che sia ammirata da milioni di visitatori di una delle più importanti istituzioni museali al mondo?

«Il miracolo delle quaglie» (1554) di Jacopo Bassano

Giuseppe Calabi, 03 gennaio 2023 | © Riproduzione riservata

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