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Giuseppe Calabi
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Dal 28 giugno 2025 entrano in vigore i nuovi obblighi sanciti dal Regolamento (Ue) 2019/880 in materia di importazione dei beni culturali extra Ue. Il traffico illecito dei beni culturali non si limita a compromettere l’identità culturale dei popoli colpiti, ma costituisce un rischio globale, in quanto può contribuire sia al finanziamento del terrorismo che al riciclaggio di denaro.
Per affrontare questo rischio, in data 17 aprile 2019 l’Unione europea ha adottato il Regolamento (Ue) 2019/880, introducendo un quadro normativo comune per regolare l’introduzione e l’importazione di beni culturali extraeuropei e prevenire la loro importazione illegale nell’Ue. L’applicazione del suddetto Regolamento si inserisce nella più generale osservanza dei vigenti obblighi in materia doganale. Il Regolamento 2019/880 delinea tre principali categorie di beni culturali, elencati rispettivamente nelle parti A, B e C dell’unico allegato. Ognuna delle categorie è soggetta a determinate disposizioni e conseguenti obblighi e/o procedure.
Dal 28 dicembre 2020 è vietata l’introduzione nell’Ue dei beni culturali elencati nella parte A dell’allegato, qualora gli stessi siano stati illegalmente rimossi dai Paesi in cui sono stati creati o scoperti. Ricompresi nel divieto, vi sono i beni provenienti da scavi archeologici e/o frutto di scoperte terrestri o subacquee. Dal 28 giugno 2025 entreranno invece in vigore i nuovi obblighi in materia di importazione dei beni culturali extra Ue il cui ingresso dovrà essere autorizzato dal rilascio di una licenza d’importazione o accompagnato da un’autodichiarazione dell’importatore. Restano esclusi dai nuovi obblighi i beni culturali che:
1. sono reintrodotti dall’Ue dopo esserne legittimamente usciti;
2. sono importati da Paesi in cui è in corso un conflitto armato o una catastrofe naturale, per garantirne la custodia temporanea in Ue;
3. appartenenti alle collezioni permanenti di musei e istituzioni analoghe di Paesi terzi, sono da questi prestati a musei pubblici europei (o istituzioni analoghe) per esporli al pubblico o utilizzarli in rappresentazioni artistiche, ma non per finalità di vendita. Quest’ultima deroga può essere estesa dagli Stati membri anche a favore di istituzioni private o semiprivate.
Per godere del regime derogatorio sopra delineato, le istituzioni dovranno registrarsi al nuovo sistema digitale centralizzato Icg (Import of Cultural Goods), ivi fornendo una descrizione dei beni culturali prima di presentare la relativa dichiarazione doganale. Fatte dunque salve le suddette deroghe, per importare i beni culturali elencati nella parte B dell’allegato, fra cui troviamo quelli provenienti dallo smembramento di monumenti o di siti archeologici (ivi incluse le icone) di età superiore a 250 anni, indipendentemente dal loro valore economico, il titolare degli stessi dovrà presentare una richiesta di licenza di importazione agli uffici di esportazione territorialmente competenti (Milano, Torino, Venezia, Roma e Napoli) tramite il sistema Icg.
Per ogni bene di cui si chiede l’importazione, deve essere presentata una richiesta distinta, corredata dai documenti e dalle informazioni che ne attestino la legittima uscita dal Paese d’origine, ovvero, nel caso in cui questo non possa essere individuato, dal Paese di localizzazione durante gli ultimi cinque anni, ovvero sia fornita documentazione che attesti la rimozione dal Paese in cui siano stati creati o scoperti prima del 24 aprile 1972. L’autorità si dovrà pronunciare entro 90 giorni dalla ricezione della domanda completa. È prevista una deroga per i beni culturali che, vincolati in regime doganale di ammissione temporanea, devono essere esposti nell’ambito di fiere d’arte commerciali (ad esempio, Tefaf Maastricht). In tal caso, l’obbligo di licenza di importazione viene sostituito dalla presentazione di una dichiarazione dell’importatore (di cui si tratterà nel prosieguo). Qualora al termine della fiera il bene culturale resti nell’Ue (ad esempio a seguito di compravendita), ci sarà tuttavia una riespansione dell’obbligo di ottenere la licenza di importazione.
Per i beni culturali elencati dalla parte C dell’allegato, di età superiore a 200 anni e valore almeno superiore ai 18mila euro, è richiesta la presentazione di una dichiarazione dell’importatore alle autorità doganali mediante il sistema Icg, consistente in una dichiarazione firmata dall’importatore e da un modulo in cui inserire informazioni dettagliate sulla natura, il valore e la legittima provenienza dei beni. Anche per ciascuno di tali beni culturali deve essere presentata una dichiarazione distinta, fatta eccezione per le monete antiche che possono invece essere raggruppate se di medesimo valore, origine e composizione. Considerate la complessità degli adempimenti richiesti e le tempistiche burocratiche, è opportuno che gli operatori del mercato dell’arte si attrezzino tempestivamente per adeguarsi ai nuovi obblighi. A tal fine, la Commissione europea ha pubblicato Q&A indirizzate agli stakeholder, recentemente aggiornate (febbraio 2025) con esempi pratici per agevolare la comprensione e l’attuazione delle nuove regole.
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