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La sede della Commissione Europea a Bruxelles

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LA MALA ARTE | La direttiva antiriciclaggio europea

Che cosa impone l'ultimo aggiornamento della normativa comunitaria, in vigore da gennaio

Michela Moro

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Per riciclaggio di denaro si intende l’utilizzo di denaro derivante da operazioni criminose per l’investimento in attività riconosciute dalla legge al fine di conferire parvenza di liceità alla provenienza delle fonti impiegate. A fronte di ciò sono state emanate e recepite diverse direttive, con l’obiettivo di disincentivare il riciclaggio di denaro «sporco» e di rendere il mercato finanziario, inteso in senso lato, più trasparente, e con cui si obbligano gli operatori finanziari a effettuare adeguati controlli sui titolari di diritti effettivi e sulle loro controparti contrattuali (venditori ovvero clienti).

Sono state emanate dall’Unione Europea cinque direttive antiriciclaggio, di cui quattro recepite in Italia e l’ultima, la 5Amld entrata in vigore il 10 gennaio 2020. Tra le novità apportate da quest’ultima vi è l’ampliamento dell’ambito applicativo e dei soggetti obbligati. In particolare, sono necessari accertamenti circa l’identità dei clienti e l’origine dei fondi anche per quei rapporti che hanno a oggetto operazioni in valuta virtuale e i servizi di portafoglio digitale.

Gli accertamenti devono essere effettuati anche dai mercanti d’arte e da coloro che operano in qualità di intermediari, compresi gallerie e case d’asta, quando la transazione ovvero una serie di transazioni tra loro legate hanno a oggetto opere d’arte di valore almeno di 10mila euro. La normativa italiana attualmente prevede che mercanti d’arte, intermediari, case d’aste e galleristi siano obbligati a svolgere verifiche sui propri clienti (che siano venditori o acquirenti) prima dell’instaurazione del rapporto professionale e durante.

Per cliente si intende colui con cui si è instaurato un rapporto continuativo o per cui si presta un servizio professionale. In particolare, i soggetti obbligati adottano i presidi e le procedure idonei alla natura e alla dimensione dell’attività svolta, che siano quindi sufficienti a mitigare il rischio di riciclaggio.

Le verifiche consistono: 1. nell’identificare il cliente tramite: a. il nome e il cognome, b. il luogo e la data di nascita, c. la residenza anagrafica e il domicilio, ove diverso dalla residenza anagrafica, d. gli estremi del documento di identificazione e. dove assegnato, il codice fiscale o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale e, ove assegnato, il codice fiscale. 2. nel raccogliere e valutare informazioni sulla finalità e la natura del rapporto continuativo (intendendosi con continuativo un rapporto che non si esaurisca con un’unica operazione) della prestazione professionale. Sono comprese anche informazioni di tipo economico patrimoniale. 3. nel controllo costante del rapporto con il cliente.

Si ricomprendono anche le informazioni riguardo la disponibilità finanziaria effettiva del cliente e la provenienza dei fondi. Se il soggetto non ha elementi a sufficienza per effettuare le dovute verifiche sul potenziale cliente, deve astenersi dall’intraprendere un rapporto duraturo con lo stesso, ovvero dal prestargli il servizio; inoltre valuta anche la possibilità di segnalarne l’ambiguità. Se si sospetta il riciclaggio (a prescindere da qualsiasi esenzione o soglia) ovvero vi sono dubbi sulla veridicità o adeguatezza dei dati recepiti, gli operatori devono procedere in ogni caso a effettuare le adeguate verifiche.

I clienti di contro, sotto la propria responsabilità, riferiscono tutte le informazioni necessarie per l’adempimento degli obblighi. Se il rischio di riciclaggio non è elevato, a fronte di valutazioni basate su indici di rischio relativi sia ai clienti, sia ai prodotti sia all’area geografica in cui la transazione avviene, è possibile applicare i presidi dell’articolo 18. Quindi è possibile posticipare la verifica del cliente in un momento successivo all’instaurazione del rapporto o al conferimento dell’incarico per la prestazione professionale del servizio, se tale proroga è necessaria per l’ordinario svolgimento dell’attività del soggetto obbligato e salvo l’obbligo di raccogliere le informazioni identificative del cliente.

Entro trenta giorni dall’instaurarsi del rapporto, devono essere completate le verifiche previste del decreto legislativo. Se il rischio di riciclaggio è alto, andranno adottate misure rafforzate di adeguata verifica della clientela: e quindi, oltre alla raccolta di informazioni supplementari a quelle recepite normalmente, sarà necessario aumentare la frequenza e il numero dei controlli.

Gli operatori di mercato devono conservare per dieci anni dalla cessazione del rapporto le informazioni sufficienti per consentire all’Unità di Informazione Finanziaria e alle altre autorità competenti (tra cui il Ministro dell’Economia e delle Finanze) di effettuare i controlli.

I documenti devono permettere almeno di stabilire la data di conferimento dell’incarico, di reperire i dati identificativi del cliente e lo scopo del rapporto continuativo, oltre che la data, la causale e l’importo delle operazioni. Deve essere poi consentito a chiunque ne abbia interesse di segnalare eventuali comportamenti sospetti: a tal proposito i soggetti obbligati adottano tutte le misure idonee per garantire la riservatezza dell’identità di coloro che hanno segnalato il fatto.




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Michela Moro, 03 marzo 2020 | © Riproduzione riservata

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