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Alessandra Di Castro
Leggi i suoi articoliAppena tornata dalla settimana londinese dedicata all’arte classica e all’antiquariato, dopo aver visitato fiere e vendite all’asta, posso affermare che la percezione dell’Italia all’estero in materia di beni culturali sta progressivamente e radicalmente trasformandosi. Infatti, dal dialogo con direttori di musei, curatori di collezioni pubbliche e private e con i collezionisti stranieri, emerge ormai la consapevolezza di un decisivo cambio di passo del nostro sistema culturale.
Questo sta avvenendo anche in virtù degli importanti acquisti operati negli ultimi anni dal Ministero che hanno contribuito a posizionare il nostro Paese tra i players attivi anche sul mercato internazionale. In questo mutamento di prospettive, un ruolo fondamentale ha giocato la Legge n. 40 del 17 marzo 2026, che ha generato fiducia nei confronti dell’Italia e offerto maggiori certezze a tutti gli operatori del settore, ai collezionisti e a quei cittadini che hanno necessità di spedire un bene artistico fuori dal nostro territorio, magari anche soltanto per un trasloco, non necessariamente per una vendita. Con molta sintesi, i cambiamenti apportati dalla legge sono sostanzialmente tre. Il primo ha riguardato l’innalzamento delle soglie di valore. L’articolo 65 del Codice ha visto infatti il limite di valore passare dalla precedente soglia dei 13.500 euro alla nuova soglia di 50mila euro (ad eccezione per i beni librari per i quali è rimasta la precedente soglia). Per questi beni «sottosoglia di valore» e per quelli realizzati fra 50 e 70 anni fa da un artista non più vivente, la durata del titolo per l’esportazione è stata estesa da sei mesi a cinque anni. Un altro punto di fondamentale importanza ha riguardato le opere di autori stranieri. La norma, infatti, ha inciso con precisione riducendo i margini di discrezionalità dell’amministrazione e stabilendo un principio di fondamentale importanza per le opere di autori stranieri presenti sul territorio nazionale. Oggi l’attestato di libera circolazione di queste opere non può essere negato se non viene provata, e adeguatamente motivata, l’attinenza dell’opera alla storia della cultura e dell’arte italiane. In tal senso, è da accogliersi con favore anche la recente circolare 23/2026, con cui la DG ABAP (Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio) ha ulteriormente ribadito quanto previsto dalla recente riforma in materia. Tra gli altri cambiamenti e aggiornamenti previsti dalla legge, in un’ottica di efficienza e di certezze di tempi e regole, di fondamentale rilevanza strategica è stata l’introduzione nei procedimenti amministrativi di nuove garanzie volte a conferire maggior certezza giuridica al privato. Ad esempio, oggi, per chi chiede un attestato di libera circolazione è stato introdotto il diritto di ritirare la richiesta in qualsiasi momento prima della notifica del suo esito, sia esso positivo o negativo. Questa misura impatta molto positivamente sul rapporto di fiducia tra amministrazione e privato. Si è potuti giungere a questi risultati anche perché, secondo le buone pratiche, il mondo del mercato dell’arte, finalmente coeso come mai era stato in passato, grazie al Gruppo Apollo che riunisce tutte le associazioni rappresentative di categoria, è riuscito a elaborare una serie di proposte fattibili e prioritarie, consapevole della particolare specificità dell’Italia in materia di beni culturali. Banco di prova di questi ammodernamenti legislativi sarà la Biennale Internazionale dell’Antiquariato di Firenze. Qui si potrà testare meglio e su una scala più ampia anche l’opportunità offerta dalla nuova fiscalità, grazie alla quale l’acquisto di opere d’arte in Italia è diventato conveniente e fortemente competitivo rispetto a tutti gli altri Paesi europei.
Si tratta nell’insieme di risultati molto positivi sia sul piano legislativo sia su quello fiscale, ma la strada da percorrere per allinearsi all’Europa è ancora lunga. Anche da questo punto di vista, ritengo che le prospettive siano incoraggianti. Infatti, nei pochi mesi trascorsi dalla promulgazione della legge è proseguito il dialogo con le istituzioni in un clima di collaborazione e di reciproco ascolto. Uno dei temi più grandi da affrontare è quello relativo al provvedimento di dichiarazione di importante interesse per il patrimonio nazionale, la cosiddetta «notifica». In assenza di un obbligo di acquisto, lo Stato dovrebbe, a nostro avviso, notificare soltanto quelle opere ritenute indiscutibilmente di eccezionale rilievo per la storia e per l’arricchimento del patrimonio artistico. Così come è intesa oggi, la notifica è un atto fortemente coercitivo che mina, in realtà, la promozione culturale dell’Italia. E poi, a oggi, nonostante la modernizzazione tecnologica che ha interessato la maggior parte della pubblica amministrazione, manca ancora un database aggiornato e consultabile dei beni notificati dal 1909 in avanti. Una piena contezza di ciò che sino a oggi è stato notificato sarebbe di enorme aiuto per comprendere meglio l’entità dei beni in mano di privati finora vincolati dallo Stato.