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Francesco Emanuele Salamone e Daniele Rosato
Leggi i suoi articoliUn collezionista vuole trasferire o vendere all’estero un quadro di un artista francese, fiammingo o americano: trattandosi di un’opera straniera, lo Stato italiano può impedirglielo? La risposta è affermativa: lo Stato può bloccare e assoggettare alla normativa italiana di tutela (cosiddetto vincolo) anche un’opera realizzata all’estero da un artista straniero. Tuttavia, dopo anni di giurisprudenza e prassi amministrativa ondivaga, le ultime circolari ministeriali (nel solco del «novum» della legge «Italia in scena») e due recenti sentenze del Tar e del Consiglio di Stato hanno finalmente affermato un principio fondamentale: per negare l’esportazione di un’opera straniera non basta (come per le opere italiane) che la stessa sia prestigiosa o sia «rara»; a tal fine occorre, infatti, prima di tutto, che vi sia una «specifica attinenza» tra la storia della cultura italiana e l’opera straniera, senza la quale il Ministero non può quindi impedirne l’esportazione.
Le circolari del caso
A seguito del caso relativo a un’opera dell’artista franco-americana Louise Bourgeois, la Direzione generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Ministero (DG ABAP), inaugurando tale condivisibile cambio di rotta, già nella circolare n. 28/2024, ha infatti chiarito che, ove l’Ufficio esportazione intenda negare il titolo all’esportazione di opere straniere, deve «evidenziare in via preliminare il legame del bene straniero con l’Italia», ponendo così un argine agli orientamenti degli ultimi anni che avevano imposto dinieghi all’esportazione dall’Italia anche a carico di opere straniere prive di un significativo legame con il nostro Paese.
In particolare, la medesima circolare n. 28/2024 ha indicato alcuni «criteri di collegamento», da verificare caso per caso, come la «rilevanza dell’opera per la storia collezionistica italiana», l’«attinenza dell’opera con la storia della cultura italiana», i «legami storici dell’autore straniero con l’Italia» e il cosiddetto «criterio cronologico», in presenza dei quali è possibile «attrarre» l’opera straniera al patrimonio culturale italiano. La successiva circolare n. 23/2026 ha precisato che tale accertamento costituisce un «presupposto necessario e non derogabile» e deve fondarsi su «elementi oggettivi, verificabili e adeguatamente documentati».
La recente circolare n.36/2026
Sull’argomento è ora intervenuta la circolare 01/07/2026 n. 36 della DG ABAP, in cui è precisato che non sono sufficienti collegamenti generici o occasionali, essendo, invece, necessaria una concreta e qualificata connessione tra la specifica opera e la cultura nazionale, tale da rendere la sua uscita dall’Italia suscettibile di determinare un effettivo depauperamento del patrimonio culturale nazionale. Ciò costituisce un «presupposto normativo imprescindibile» che l’Ufficio deve accertare prima di compiere qualsivoglia valutazione in merito alla qualità artistica, alla rarità e agli altri elementi di valutazione stabiliti dal D.M. n. 537/2017 ai fini del rilascio dell’Attestato di libera circolazione.
Quali elementi possono dimostrare il legame con l’Italia?
A tal fine, può assumere rilievo, ad esempio, la documentata e storica appartenenza del bene a una collezione italiana privata rilevante, della quale l’opera straniera costituisca una testimonianza particolarmente significativa, oppure il ruolo dell’opera nel contesto della storia artistica o culturale del nostro Paese. Possono essere valorizzati anche i legami dell’artista con l’Italia, ma soltanto quando essi si riflettano sulla specifica opera di cui si chiede l’esportazione: il fatto quindi che l’artista straniero abbia soggiornato in Italia non basta, mentre può assumere rilievo la circostanza che il viaggio dell’autore nel nostro Paese abbia concretamente influenzato la realizzazione di quella specifica opera.
Che cosa non è sufficiente per negare l’esportazione?
La recente circolare n. 36/2026 e la giurisprudenza offrono indicazioni utili e concrete al riguardo. Non è sufficiente la sola notorietà internazionale dell’autore, così come non basta che collezionisti o dinastie italiane abbiano manifestato, nel corso dei secoli, un interesse per il genere artistico cui l’opera appartiene: la verifica del collegamento con la cultura italiana va, invece, effettuata con specifico riferimento all’opera di cui si chiede l’esportazione.
I casi che hanno informato la decisione
Nel fornire agli Uffici esportazione indicazioni operative, la circolare n. 36/2026 richiama, anzitutto, la sentenza del Tar Veneto n. 907/2026 che ha annullato il diniego all’esportazione che era stato adottato per un dipinto di Claude Monet. Il Tar ha affermato che, con riguardo ai beni di autore straniero, la rilevanza artistica dell’autore (in questo caso, Monet) o il valore universale dell’opera non sono, di per sé, elementi sufficienti a giustificare il diniego dell’Attestato di libera circolazione. Secondo il Tar, l’eventuale diniego all’esportazione deve, invece, individuare e motivare l’esistenza di uno specifico e qualificato collegamento tra la singola opera e il patrimonio culturale italiano, non essendo sufficiente richiamare il prestigio internazionale dell’artista o la rilevanza dell’opera nell’ambito della storia dell’arte universale.
La circolare n. 36/2026 richiama, inoltre, la sentenza del Consiglio di Stato n. 4643/2026 che riguarda un caso in cui era stato negato al proprietario l’Attestato di libera circolazione con riferimento a una serie di manufatti francesi (Limoges) del XVI secolo.
Il Consiglio di Stato ha ribadito che, al fine di impedire l’esportazione di un’opera straniera, l’Ufficio ministeriale deve accertare e motivare l’esistenza di un legame documentato tra la specifica opera e il patrimonio culturale italiano. Nel caso in esame, il Consiglio di Stato ha escluso che tale collegamento potesse essere desunto dal solo interesse storicamente manifestato da collezionisti italiani o da dinastie italiane nei confronti di una determinata scuola o produzione artistica straniera, qualora tale interesse non riguardi specificatamente il bene di cui si è chiesta l’esportazione.
Il collegamento con la cultura italiana basta a bloccare l’esportazione?
No. L’accertamento della specifica attinenza con il patrimonio culturale italiano è infatti soltanto un presupposto preliminare. Una volta positivamente accertato tale collegamento, l’Ufficio esportazione, per poter negare l’Attestato di libera circolazione, deve comunque verificare (come per le opere italiane) se ricorrano i criteri stabiliti dal D.M. n. 537/2017, ossia
■ la qualità artistica
■ la rarità
■ la rilevanza della rappresentazione
■ l’appartenenza a un particolare complesso e/o contesto storico, artistico, archeologico, monumentale
■ la testimonianza particolarmente significativa per la storia del collezionismo
■ la testimonianza rilevante di relazioni significative tra diverse aree culturali, così come descritti nel medesimo D.M. 537/2017 e interpretati dal Consiglio di Stato e dai Tar
Qual è l’impatto della legge n. 40/2026?
In linea con la giurisprudenza e le richiamate circolari ministeriali, la legge n. 40/2026 (cosiddetta «Italia in scena») indica che, per le opere di autori stranieri, l’Attestato di libera circolazione non può essere in ogni caso negato quando non sia stata accertata la loro specifica attinenza alla storia della cultura in Italia.
Le recenti circolari ministeriali e le sentenze del Giudice amministrativo forniscono ai proprietari di opere di autore straniero e, più in generale, agli operatori del settore, un’importante guida in ordine ai presupposti e ai limiti in cui lo Stato può impedire la libera circolazione internazionale di tali opere. La prassi degli Uffici si sta adeguando, mostrando, da un lato, il rilascio di Attestati di libera circolazione per opere straniere che, pur di elevato pregio artistico, erano prive di un significativo collegamento con la cultura italiana; dall’altro, l’avvenuto accoglimento, da parte della Direzione generale ABAP del Ministero, di ricorsi amministrativi contro dinieghi dell’Attestato di libera circolazione in casi in cui non era stato invece adeguatamente dimostrata dagli Uffici esportazione l’eventuale sussistenza di un legame particolare e qualificato tra l’opera straniera e il patrimonio culturale italiano.
Da parte sua, la giurisprudenza, anche nei due casi sopra descritti, in cui gli scriventi hanno assistito i proprietari delle opere, ha mostrato particolare attenzione al tema, esaminando approfonditamente l’operato dell’Ufficio esportazione. In particolare, il Consiglio di Stato, con un approccio aderente al principio costituzionale, ha opportunamente affermato che un’eccessiva estensione del concetto di collegamento con il patrimonio culturale nazionale comporterebbe il rischio di assoggettare a tutela (a scapito del proprietario) beni stranieri tuttavia privi di un’effettiva e qualificata relazione storico-culturale con l’Italia.
Francesco Emanuele Salamone e Daniele Rosato
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