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Libera arte in libero mercato

Approvate nuove norme che modificano il Codice dei Beni culturali del 2004 e facilitano il mercato internazionale dell’arte. Le opere italiane (di proprietà privata e non vincolate) possono essere vendute liberamente all’estero fino a 70 anni dopo la loro creazione se prodotte da un artista non più vivente (prima il limite era di 50 anni). Rimane la possibilità di interventi «eccezionali» da parte degli Enti di tutela per «grave danno» al patrimonio dello Stato. Ma chi lo stabilisce? E con quali criteri?


Al momento di andare in stampa è annunciato per l’inizio di maggio il voto di fiducia del Senato (con probabile successiva ratifica alla Camera) per approvare un insieme di norme con le quali cambierà il mercato internazionale delle opere d’arte, che potranno essere esportate più liberamente. La nuova normativa che modifica quella stabilita dal Codice dei Beni culturali del 2004, è contenuta nell’articolo 68 di una legge che apparentemente riguarda tutt’altro ed è intitolata «Legge annuale per il mercato e la concorrenza». L’art. 68 prevede «la semplificazione della circolazione internazionale dei beni culturali».


La prima grande novità stabilisce che un’opera d’arte può essere venduta liberamente in tutta Europa fino a 70 anni dopo la sua creazione se l’artista che l’ha concepita non è più vivente (prima il limite era fissato a 50 anni). Non si parla comunque di beni culturali pubblici, ma di opere in proprietà privata e non vincolate. Oltre i 70 anni resta la necessità dell’autorizzazione ministeriale. Questo significa tuttavia che gran parte delle opere d’arte contemporanea nelle mani di collezionisti e antiquari, realizzate a partire dal secondo dopoguerra, possono essere liberamente esportate. Lo Stato può sempre intervenire stabilendo che un’opera merita comunque la tutela per il suo eccezionale «valore artistico» e quindi non può essere esportata anche se rientra nei limiti di tempo stabiliti dalla legge. Su questo l’art. 68 dice che il divieto è applicabile soltanto a «cose, a chiunque appartenenti, che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico eccezionale per l’integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione».


Questi interventi straordinari continuano a dipendere da una vecchia circolare emessa nel 1974 dal Ministero dell’Istruzione (non esisteva ancora quello dei Beni Culturali) mai modificata e la cui applicazione dipende tuttora dai 19 uffici esportazione, emanazioni regionali della Direzione generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio in capo al Mibact. L’art. 68 non ne parla ma sarà proprio questo lo snodo burocratico più difficile da superare, quello che da sempre causa ritardi (nelle Soprintendenze manca il personale e l’iter è complesso) e forti contestazioni. Insomma si potrà negare l’esportazione soltanto se questa può costituire un danno per il patrimonio culturale del Paese. Chi lo decide? Come si dimostra?


Secondo la circolare del 1974, vi è un solo principio guida per questi giudizi: il «pregio artistico» dell’opera, criterio evanescente definito da molti discrezionale e arbitrario. Per questi motivi il Ministero dei Beni culturali sta studiando come cambiare la circolare del ’74 stabilendo criteri di giudizio più obiettivi e chiari. Nel frattempo quel provvedimento resta in vigore. Vi è anche un secondo elemento molto innovativo dell’art. 68 che ha suscitato forti dubbi. È stato pensato per snellire le procedure e facilitare di molto la libertà di esportare qualunque oggetto artistico di qualsiasi epoca: basterà dichiarare che il suo valore non supera i 13.500 euro. Anche in questi casi lo Stato potrebbe intervenire in caso di sospetta frode o di autocertificazione al ribasso: interventi comunque rari e difficili da eseguire. Il vecchio sistema era frenato da un meccanismo abbastanza rigido di permessi e di barriere, ostacolava fortemente la circolazione internazionale dei nostri beni artistici ed era stato creato per non impoverire il nostro patrimonio culturale. Nello stesso tempo limitava parecchio la libertà di esercitare un mestiere di per sé onorevole come il mercante d’arte, in condizioni di parità con altri Paesi.


Mercanti d’arte e collezionisti chiedevano da molti anni una riforma che consentisse una maggiore apertura alla possibilità di esportare, una tendenza che ha avuto e ha ancora molti oppositori. Salvatore Settis ha scritto che «la nuova norma trasforma l’Italia in un gigantesco magazzino di beni culturali di seconda mano, dove chiunque è invitato a entrare col carrello della spesa». La legge attuale è nata 4 anni fa, elaborata dal «Progetto Apollo», promosso da gruppi privati, case d’asta e antiquari, che hanno trovato una soluzione di compromesso e il consenso di diverse forze politiche, della Presidenza del Consiglio e del Ministero dei Beni culturali.


In un primo tempo si era parlato di 100 anni e non di 70 per la libertà di uscita dall’Italia, quindi ci si era riferiti alla legislazione di altri Paesi nei quali il limite al valore dei beni da esportare liberamente è molto più alto dei 13.500 euro dell’art. 68, e arriva a 150mila euro in Francia e a 300mila in Germania, come ha ricordato il ministro Franceschini in un suo pubblico intervento («la Repubblica», 6 aprile) in difesa della legge. La svolta è arrivata l’8 giugno 2016 (cfr. n. 365, giu. ’16, p. 1) con l’approvazione del testo attuale in Commissione Industria del Senato sancito poi dal suo inserimento nella legge in via di approvazione in questi giorni.

Edek Osser, 04 maggio 2017 | © Riproduzione riservata

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