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Una veduta dell’atrio del British Museum, Londra. Il maggior museo britannico non potrà servirsi delle recenti agevolazioni, introdotte nella normativa, per la questione delle restituzioni

Foto tratta da Wikipedia, CC BY-SA 3.0, Diliff

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Una veduta dell’atrio del British Museum, Londra. Il maggior museo britannico non potrà servirsi delle recenti agevolazioni, introdotte nella normativa, per la questione delle restituzioni

Foto tratta da Wikipedia, CC BY-SA 3.0, Diliff

Per i musei britannici (ma non tutti) sarà più facile restituire opere ad altri Paesi

Rimangono fuori dalla possibilità di usare più liberamente lo strumento dei pagamenti «ex gratia» 16 musei con vincoli statutari particolarmente stringenti, tra cui British Museum, Tate e National Gallery

Cecilia Paccagnella

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Il dibattito britannico sulla restituzione dei beni culturali entra in una nuova fase. Come dichiarato da Stephanie Peacock, sottosegretario di Stato parlamentare presso il Dipartimento per la Cultura, i Media e lo Sport, da oggi, 27 novembre, diventano infatti operative le disposizioni del «Charities Act 2022» (sezione 15 e 16) che semplificano i pagamenti «ex gratia» (genere di pagamenti volontari, non vincolati da obblighi legali, che un ente fa per buona volontà o per mantenere relazioni positive), lo strumento giuridico già utilizzato nel 2021 da istituzioni come l’Horniman Museum and Gardens e il Jesus College dell’Università di Cambridge per la restituzione dei bronzi del Benin.

La novità principale riguarda la possibilità, per gli amministratori degli enti di beneficenza, di autorizzare autonomamente piccoli pagamenti senza dover ricorrere alla Charity Commission, ai tribunali o al Procuratore generale, come precedentemente previsto dal «Charities Act 2011». Il criterio che governa tali decisioni diventa oggettivo: non è più necessario che i fiduciari sentano personalmente un obbligo morale, ma che una «persona ragionevole» nella medesima posizione lo percepirebbe. Il tetto massimo dei pagamenti è fissato in relazione al reddito dell’ente relativo all’anno precedente, fino a 20mila sterline per transazione.

Le misure, tuttavia, non si applicheranno a 16 musei con vincoli statutari particolarmente stringenti, tra cui British Museum, Tate e National Gallery, che il Governo manterrà esclusi dalla riforma. Il Dipartimento per la Cultura, i Media e lo Sport ha chiarito che l’obiettivo è permettere agli altri musei di beneficiare della semplificazione burocratica, senza compromettere i controlli sulle collezioni nazionali.

Nonostante alcune preoccupazioni circolate in ambito politico, l’Institute of Art and Law ritiene infondato il timore di un’ondata di restituzioni. Le nuove norme, sottolineano gli esperti, non possono essere utilizzate per imporre decisioni agli amministratori e rappresentano solo una «parziale redistribuzione del potere» verso coloro che sono legalmente più competenti a valutare casi complessi.

Resta un dato: il Governo ha scelto di non introdurre limiti ai pagamenti verso destinatari esteri, come era stato ipotizzato dal precedente esecutivo conservatore. Un segnale che potrebbe avere implicazioni significative per il futuro delle politiche di restituzione in Gran Bretagna o, come in questo caso, solo in Inghilterra e Galles.

Cecilia Paccagnella, 27 novembre 2025 | © Riproduzione riservata

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