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«Girl and Heart Balloon» di Banlsy

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Sui muri meglio farsi dare il permesso

Spesso, nella Street art, l’artista opera con il consenso del proprietario dell’edificio, ma a volte anche a sua insaputa, ponendo problemi che vanno dal deturpamento dell’immobile al diritto di rimozione: se e a chi spetti

Fabrizio Lemme

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Dagli anni ’90, è cominciato a fiorire, anche in Italia, il fenomeno della cosiddetta Street art, ossia della produzione figurativa applicata su supporti impropri, quali muri di edificio ed equivalenti, fenomeno che ha assunto oggi proporzioni imponenti. In esso si sono distinti artisti ormai di fama internazionale, come Daniel Buren e il misterioso Banksy, del quale non si conosce neppure l’identità, al punto che alcuni si chiedono se esista effettivamente o sia un nome di comodo, che unifica una pluralità di artisti accomunati da eguali caratteristiche pittoriche.

Spesso, nella Street art, l’artista opera con il consenso del proprietario dell’edificio, ma a volte anche a sua insaputa, ponendo problemi che vanno dal deturpamento dell’immobile al diritto di rimozione: se e a chi spetti. Il confine tra deturpamento e creazione artistica è infatti estremamente labile e soggettivo: ogni artista, da sempre, si espone al rischio di non essere riconosciuto come tale! Sotto il profilo giuridico, nella Street art si deve trovare un giusto equilibrio tra due diritti riconosciuti nell’ordinamento giuridico anche a livello costituzionale (l’articolo 9, per la creazione artistica; l’articolo 42 per la proprietà) e quindi stabilire a chi spetti la proprietà dell’opera figurativa, a chi spetti il diritto di utilizzarla o distruggerla. Tale equilibrio è riservato al legislatore, libero di bilanciare le due situazioni giuridiche contrastanti osservando solo il consueto canone di «razionalità», sotteso all’articolo 3 della Costituzione.

Partiamo dalla prima ipotesi (proprietà dell’opera): l’articolo 936 del Codice Civile contempla il caso di chi esegua, con materiali propri, un’opera nell’altrui proprietà, prevedendo la prevalenza del diritto del proprietario. Infatti, questi ha diritto di ritenere le opere eseguite o di obbligare «colui che le ha fatte a levarle», nel primo caso (diritto di ritenere) pagando all’esecutore dell’opera, a sua scelta, «il valore dei materiali o il prezzo della mano d’opera oppure l’aumento di valore recato al fondo».

Si tratta di un fenomeno contemplato già nel diritto romano, che parlava in tal caso di «specificazione», termine ancora oggi usato nella rubrica dell’articolo 940. Quindi lo «street artist» soggiace ai capricci del proprietario. Ma che cosa accade se l’artista, in un ripensamento sempre possibile dell’atto creativo, decida che la propria opera vada distrutta? Sono innumerevoli, nella storia delle arti, i casi di tali «ripensamenti» (Petrarca e Tasso docent) e quindi, anche contro il diverso parere del proprietario dell’immobile, la distruzione dell’atto creativo da parte di chi l’ha ideato è, a mio avviso, sempre possibile: è la tradizione storica del nostro ordinamento giuridico che ne impone il riconoscimento.

Ma l’artista può operare diversamente: ad esempio, strappando dal muro la figurazione e facendola oggetto di mercificazione o di altra forma di utilizzazione, anche non economica. In conclusione, a mio avviso, chi ha creato un’opera d’arte figurativa ha sempre il diritto di disporne, anche se l’esecuzione è avvenuta su edifici di altrui proprietà: l’acquisto per specificazione soggiace in tal caso al diritto di creazione. Peraltro, partendo dalla Street art, il fenomeno del rapporto tra atto creativo, atto di utilizzazione, atto di distruzione, diritto di proprietà, si può porre in termini diversi.

La distruzione può infatti essere attuata anche attraverso la cosiddetta «derelictio»: un manufatto artistico avviato a una discarica (integro o in frantumi) può essere oggetto di acquisto da parte di terzi, quando sia evidente che tale avvio implichi l’abbandono del diritto di proprietà, sì che la cosa diventi «res nullius». È il caso contemplato nell’articolo 923 del Codice Civile, che reca la rubrica «Cose suscettibili di occupazione».

Ora, il terzo che abbia recuperato il materiale che l’artista ha avviato a una discarica può, divenendone proprietario per occupazione, farne oggetto di commercio? Ossia, come si trova una posizione di equilibrio tra un diritto di proprietà legittimamente acquisito e il diritto dell’artista di espungere dal proprio patrimonio creativo e quindi dalla commercializzazione, una cosa il cui valore artistico più non gli risulti o gli interessi?

Il caso non è specificamente contemplato ma va risolto consultando la Legge speciale sul diritto d’autore (22 aprile 1941, n. 633). Questa attribuisce all’artista creatore un ruolo assolutamente determinante e a valenza illimitata nel tempo, quando: a) riconosce all’artista il diritto di rivendicare senza limiti di tempo la paternità dell’opera d’arte (articoli 22 e 23); b) riconosce all’artista il diritto se e quando pubblicare l’opera, lasciandola anche per sempre inedita e potendo anche recedere da contratti in favore di terzi che l’abbiano autorizzata; c) riconosce all’artista addirittura il diritto di ritirare un’opera dal commercio quando «concorrano gravi ragioni morali», che lui soltanto può apprezzare, con il solo obbligo di «indennizzare coloro che hanno acquistato i diritti di riprodurre, diffondere, eseguire, rappresentare o mettere in commercio l’opera medesima» (articolo 142 della Legge sul diritto d’autore e 2582 del Codice Civile).

Dunque, se l’artista non ha ceduto tali diritti di riproduzione a terzi (che peraltro hanno diritto solo all’indennizzo), è assolutamente libero, distruggendo il proprio opus e quindi annullando l’atto creativo, di impedire che la sua creazione abbia ulteriore divulgazione. Egli non potrà impedire, abbandonando la cosa con la «derelictio», che altri l’acquisti per occupazione e ne divenga effettivo proprietario. Ma la proprietà sarà in tal caso svuotata del suo contenuto principale, quello di commercializzazione: il proprietario potrà disfarsi della cosa solo a causa di morte.

Queste sono le conclusioni che traggo da un’interpretazione estensiva delle norme richiamate. Operazione in sé stessa pienamente ammissibile e sempre riservata all’interprete, come si desume dal complesso delle disposizioni recate dagli articoli 1362 e seguenti.

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Fabrizio Lemme, 26 marzo 2022 | © Riproduzione riservata

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