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Tavolo italiano in commesso di pietre dure e marmi antichi con gli stemmi della famiglia Grimani prodotto dalle Botteghe Granducali di Firenze su disegno probabilmente di Bernardino Poccetti (1600-1620), venduto all'asta da Sotheby's a Londra il 10 dicembre 2015 per 4,84 milioni di euro

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Tavolo italiano in commesso di pietre dure e marmi antichi con gli stemmi della famiglia Grimani prodotto dalle Botteghe Granducali di Firenze su disegno probabilmente di Bernardino Poccetti (1600-1620), venduto all'asta da Sotheby's a Londra il 10 dicembre 2015 per 4,84 milioni di euro

Export: i nuovi criteri

Un decreto ministeriale definisce le indicazioni per gli Uffici esportazione del Mibact sul controllo della circolazione delle opere d’arte

Emiliano Rossi

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La legge 4 agosto 2017, n. 124, in vigore dal 29 agosto 2017, ha modificato il Codice dei Beni culturali «al fine di semplificare le procedure relative al controllo della circolazione internazionale delle cose antiche che interessano il mercato dell’antiquariato». In particolare, (a) è stata esclusa l’assoggettabilità a vincolo (e, quindi, a divieto di esportazione) delle opere di privati di autore vivente o la cui esecuzione non risalga a oltre 70 anni e non più 50 come in precedenza (salva la possibilità di vincolare, con provvedimento degli uffici centrali del Ministero, beni tra 50 e 70 anni di interesse «eccezionale» per il patrimonio nazionale), e (b) non è più soggetta ad autorizzazione l’uscita definitiva dei beni, anche se di autore non più vivente e risalenti ad oltre 70 anni, di valore inferiore a 13.500 euro (salvi i beni archeologici, archivi, incunaboli e manoscritti).

Inoltre, la legge ha previsto l’emanazione di decreti ministeriali per: (a) definire le procedure e modalità con le quali l’interessato potrà autocertificare la libera esportabilità di un’opera (in quanto di meno di 70 anni o di valore inferiore a 13.500 euro), anche in rapporto con le regole comunitarie sull’esportazione extra Ue; (b) istituire un «passaporto» per le opere, di durata quinquennale, per agevolarne l’uscita e il rientro dal e nel territorio nazionale; e (c) definire, tra l’altro, i criteri cui gli Uffici esportazione devono attenersi per il rilascio o meno dell’attestato di libera circolazione, oltre ad alcuni aspetti relativi alla cosiddetta importazione temporanea.

Ad oggi, è stato emanato unicamente il decreto 6 dicembre 2017 n. 537 sugli indirizzi per la valutazione del rilascio dell’attestato di libera circolazione, mentre gli altri decreti non risultano ancora emanati. In proposito, la circolare n. 45 del 28 agosto 2017 ha chiarito che, mentre la soglia dei 70 anni è di immediata applicazione, l’applicazione della soglia di valore dei 13.500 euro è sospesa in attesa del decreto che definirà, tra l’altro, i criteri per il calcolo del valore (si parla di prezzo di vendita all’asta, valore medio fra stima minima e massima per beni da vendere all’asta, prezzo di fattura per vendite private, valore di perizia o assicurativo).

Il decreto n. 537 modifica i precedenti criteri dalla circolare ministeriale del 1974, ritenuti generici e tali da consentire un’eccessiva discrezionalità da parte degli Uffici. Premesso che, negli anni, hanno acquisito rilevanza aspetti quali la provenienza delle opere, la storia del collezionismo, la stratificazione dei contesti e la reciprocità degli scambi culturali tra diverse aree anche estere, il provvedimento indica 6 elementi di valutazione a cui gli Uffici devono attenersi nonché criteri valutativi di dettaglio per ciascuno.

I 6 elementi sono:

- la qualità artistica, sotto i profili di magistero esecutivo, capacità espressiva, invenzione e originalità;

- la rarità in senso qualitativo e/o quantitativo (con la precisazione che la presenza di opere simili o dello stesso autore in contesti pubblici o privati vincolati impone particolare rigore nella motivazione di diniego);

- la rilevanza della rappresentazione (iconografica o di documentazione storica, geografica o sociale);

- l’appartenenza a un complesso e/o contesto storico, artistico, archeologico, monumentale (fondata su evidenze documentarie o ricostruzioni plausibili);

- la testimonianza particolarmente significativa per la storia del collezionismo (storico o contemporaneo ma soprattutto in rapporto alle collezioni storiche italiane o alla storia delle tradizioni locali);

- la testimonianza rilevante di relazioni significative tra diverse aree culturali, anche di produzione e/o provenienza straniera (tenendo conto, per le opere straniere, della specifica attinenza alla storia della cultura in Italia).

Viene, infine, specificato che, nel formulare i provvedimenti, occorrono:

- la massima cura, evitando giudizi apodittici privi di adeguata argomentazione critica e storica;

- relazioni esaustive, con motivazioni puntuali e riferimenti bibliografici aggiornati, se disponibili;

- l’associazione di più di un principio di rilevanza, soprattutto se prevalga una valutazione basata sulla qualità artistica, non sufficiente da sola a giustificare un divieto.

In sintesi, il decreto (che, incidentalmente, non contiene più un riferimento esplicito al «danno» al patrimonio nazionale quale giustificazione per il diniego all’esportazione) ha il pregio di esplicitare in maniera più completa e sistematica i criteri di valutazione, anche sulla base di alcuni indirizzi elaborati negli anni dalla giurisprudenza amministrativa in materia, e di dettare alcune linee guida utili per regolare l’esercizio della discrezionalità amministrativa degli Uffici, che tuttavia permane in misura significativa.

Tavolo italiano in commesso di pietre dure e marmi antichi con gli stemmi della famiglia Grimani prodotto dalle Botteghe Granducali di Firenze su disegno probabilmente di Bernardino Poccetti (1600-1620), venduto all'asta da Sotheby's a Londra il 10 dicembre 2015 per 4,84 milioni di euro

Emiliano Rossi, 09 maggio 2018 | © Riproduzione riservata

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