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Un nuovo spazio clienti nella sede della Siae

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Le norme Siae non sono leggi dello Stato

Bisogna quindi che ogni singolo artista autorizzi esplicitamente ogni pretesa della Siae

Emiliano Rossi

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Le leggi sulla protezione del diritto d’autore in merito al diritto di cronaca e al diritto di critica
La legge n. 633/1941 (Legge sulla protezione del diritto d’autore o Lda) prevede alcuni casi di libera utilizzazione di opere tutelate dal diritto d’autore, quando le stesse vengano riprodotte a fini di cronaca, critica, discussione, uso didattico o scientifico. Le norme rilevanti a tal proposito sono le seguenti:
• Art. 65, comma II, Lda: «La riproduzione o comunicazione al pubblico di opere o materiali protetti utilizzati in occasione di avvenimenti di attualità è consentita ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca e nei limiti dello scopo informativo, sempre che si indichi, salvo caso di impossibilità, la fonte, incluso il nome dell’autore, se riportato»; • Art. 70, comma I, Lda: «Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l’utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali»; • Art. 70, comma I bis, Lda: «È consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell’università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all’uso didattico o scientifico di cui al presente comma».

I punti su cui andrebbe fatta chiarezza (visti gli elementi suscettibili di varie interpretazioni)
La formulazione delle citate disposizioni normative lascia ampio margine all’interpretazione, per cui si possono generare dubbi applicativi. In alcuni casi, la giurisprudenza ha adottato un’interpretazione restrittiva di dette norme. Ad esempio, il Tribunale di Roma ha interpretato in un caso le espressioni «esercizio del diritto di cronaca» e «scopo informativo» di cui all’art. 65 Lda nel senso di escludere ogni utilizzazione che non sia transitoria. In base a tale decisione, non sarebbe pertanto libera la riproduzione di opere su pubblicazioni che restino salvate e reperibili online una volta esauritasi l’attualità della notizia. Altro tema aperto e tuttora dibattuto in dottrina attiene all’interpretazione dell’art. 70 Lda, in cui non è chiaro se le espressioni utilizzate dal comma 1 («uso di critica, discussione») e quelle utilizzate dal comma 1bis («uso didattico o scientifico») siano sovrapponibili o delineino invece ambiti in tutto o in parte diversi.

In altri casi, la giurisprudenza ha interpretato in maniera piuttosto restrittiva il significato dell’espressione «uso di critica o discussione» per «fini non commerciali» ai sensi dell’art. 70, comma 1, Lda. In diverse occasioni, infatti, è stata esclusa la libera riproducibilità di parti di opere ai sensi di tale previsione per pubblicazioni che avevano sì finalità di discussione o critica, ma erano comunque destinate alla commercializzazione: è stato questo il caso di cataloghi di mostre, libri scolastici e anche riviste a carattere divulgativo. In questo contesto, la sentenza del giudice di Pace di Lucca emessa in data 26 novembre 2023, n. 616, sembra fornire un’interpretazione che si distanzia dai precedenti citati, avendo preso in considerazione l’art. 70 Lda per la rivista «AW ArtMag». Peraltro, l’argomentazione alla base della decisione non emerge con chiarezza e i fatti oggetto di causa appaiono poco chiari.

In proposito, è stato persino sostenuto dalla Siae che «la questione dibattuta non riguarda affatto l’esercizio del diritto di critica e di discussione, ma una vicenda molto più banale: la pubblicazione sulla pagina di una rivista, AW ArtMag, della riproduzione a fini pubblicitari di un’opera tutelata. Il tema è quindi molto diverso. Non si tratta di informazione, ma di pubblicità. Non cronaca, ma sfruttamento commerciale, pacificamente soggetto al pagamento dei diritti d’autore, e Siae impugnerà la sentenza per ottenerne l’integrale riforma». Pertanto, allo stato, non è agevole comprendere quale potrà essere l’impatto della sentenza sul quadro interpretativo delle norme in discussione.

Come deve agire un giornale (cartaceo o digitale) per non incappare nella scure della Siae
La Siae fornisce agli utilizzatori di opere protette dal diritto d’autore un «compendio delle norme e dei compensi per le riproduzioni delle opere delle arti figurative» (2023). Con riferimento all’uso ai fini di cronaca, il compendio riprende letteralmente il testo dell’art. 65 Lda e riporta alcuni esempi grafici di utilizzazioni che si considerano ammesse senza che le stesse siano soggette al pagamento di royalties. Tali esempi contengono tutti una sola fotografia per articolo, lasciando il dubbio se la riproduzione di più di una immagine all’interno della pubblicazione fuoriesca dal limite dello scopo informativo e, pertanto, sia soggetta al pagamento dei corrispettivi.

Tale interpretazione, che appare piuttosto restrittiva, è stata di recente confermata dalla Siae, che, in un comunicato diffuso lo scorso 12 gennaio, ha richiamato il disclaimer presente sulla cartella stampa della mostra su Giorgio Morandi a Palazzo Reale di Milano, secondo cui: «La normativa Siae odierna concede l’utilizzo di una sola immagine di artista tutelato Siae tra quelle elencate qui sotto, per un solo articolo che possa essere considerato articolo di “cronaca”, articolo di segnalazione o trafiletto (ovvero che annunci la mostra con le indicazioni fondamentali: ad es. luogo, date, opere esposte, costo biglietto…). Qualora si trattasse invece di una recensione nella quale si volessero riprodurre più immagini di opere di Giorgio Morandi, l’utilizzatore dovrà comunque richiedere l’autorizzazione a Siae e pagare i diritti di riproduzione per ogni opera». Per quanto attiene la riproduzione di porzioni di opera, poi, il Compendio Siae così riporta: «Riproduzione di particolari/dettagli: la riproduzione di particolari e/o dettagli di un’opera è consentita liberamente, previo pagamento dei relativi diritti, solo qualora l’opera venga riprodotta anche nella sua versione integrale. Al contrario, la riproduzione del solo particolare/dettaglio di un’opera dovrà essere sempre espressamente autorizzata dall’Avente Diritto».

A fronte della richiesta di chiarire tale indicazione, la Siae ha specificato che «per la riproduzione del solo dettaglio, senza che venga riprodotta l’opera per intero, occorre il benestare degli aventi diritto, ciò comporta delle tempistiche più lunghe e il pagamento dei diritti d’autore», mentre «per la riproduzione del dettaglio e dell’opera per intero, non occorre il benestare degli aventi diritto, tuttavia occorre il pagamento dei diritti d’autore». Pare, dunque, che per la Siae in ogni caso debbano pagarsi i diritti e tale prassi è espressa in termini generali senza essere accompagnata da una analisi di quanto disposto dall’art. 70 Lda con riferimento ai casi di «uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera» e di «fini di insegnamento o di ricerca scientifica [...] per finalità illustrative e per fini non commerciali». Da ultimo, il Compendio non pare prendere in considerazione il comma I bis dell’art. 70 Lda, in quanto prevede in generale la corresponsione di corrispettivi per la pubblicazione digitale e non fa riferimento alla pubblicazione delle immagini a «bassa risoluzione». Alla luce di quanto sopra, si può affermare che la libera riproduzione di opere tutelate dal diritto d’autore sembra avere un ambito applicativo piuttosto limitato e che l’orientamento della Siae appare piuttosto restrittivo, in alcuni casi anche al di là del dato normativo.

Leggi anche:
Il cortocircuito tra volontà degli artisti e Siae
 

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Emiliano Rossi, 23 febbraio 2024 | © Riproduzione riservata

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