Ricettazione di padre in figlio

L’eredità di beni archeologici è da accettare con circospezione e cautela

Beni archeologici sequestrati in un'operazione dalla Polizia di Stato
Fabrizio Lemme |

Accade con relativa frequenza che nel ricevere beni per successione a causa di morte, essi includano anche reperti archeologici provenienti da scavi più o meno remoti. Che cosa deve fare in tal caso un erede ossequiente alla legge? È necessaria una premessa.

A partire dalla Legge 20 giugno 1909 n. 364 (la prima legge unitaria emanata per la protezione del patrimonio culturale nazionale) venne affermato il principio fondamentale, ereditato dall’Editto Pacca del 7 aprile 1820, che tutto il patrimonio archeologico rinvenuto nel sottosuolo italico fosse di proprietà non dell’inventore o del proprietario del suolo ma dello Stato, al cui patrimonio indisponibile veniva attribuito. Era pertanto stabilito (art. 18) che anche il fortuito scopritore avesse dovuto fare «immediata denuncia all’Autorità competente» di quanto rinvenuto.

In tal caso, «delle cose scoperte fortuitamente sarà rilasciata la metà o il prezzo equivalente, a scelta del Ministero della Pubblica Istruzione, al proprietario del fondo, fermi restando i diritti riconosciuti al ritrovatore dal Codice Civile verso il detto proprietario». La condotta appropriativa che fosse stata tenuta dal rinvenitore o proprietario era peraltro punita (art. 35) con una (relativamente) modesta pena pecuniaria (multa da 1.000 a 2.000 lire), con la conseguenza, ai sensi dell’art. 5 delle Disposizioni di coordinamento e transitorie per il Codice Penale (R.D. 28.5.1931 n. 601), che il reato fosse da considerare una contravvenzione.

Ne conseguiva che chi avesse acquistato dal rinvenitore o proprietario il bene del quale questi si fosse appropriato non era punibile per ricettazione, presupponendo, tale grave incriminazione, l’acquisto di cosa proveniente da delitto. Peraltro, la cosiddetta Legge Bottai (1.6.1939 n. 1089), nell’art. 67, prevedeva che la condotta appropriativa fosse da equiparare, anche ai fini della pena, al delitto di furto, con la conseguente configurabilità, nella condotta di chi avesse coscientemente acquistato la «res furtiva», del delitto di ricettazione: e tale equiparazione perdura tutt’oggi, per effetto dell’art. 176 del D.Lgs. 42/04 (la legge fondamentale che disciplina la materia).

Tale delitto, per costante giurisprudenza, è istantaneo con effetti permanenti e si prescrive, conseguentemente, con il decorso (attualmente) di otto anni dal momento dell’acquisto, elevabili di un quarto nel caso di tempestivi atti interruttivi (quindi, dieci anni). Peraltro, ove l’acquirente abbia a rivendere quanto da lui acquistato, si realizza un autonomo delitto di ricettazione (cosiddetta ricettazione a catena), con un nuovo decorso del termine di prescrizione: l’estinzione del reato infatti non elimina la provenienza da furto della cosa venduta.

Questa essendo, nelle sue linee essenziali, la normativa che regola la materia, ci si pone innanzitutto il problema se l’erede, acquistando coscientemente dal suo dante causa una cosa da lui ricettata, sia a sua volta responsabile di ricettazione. La mia opinione al riguardo è in senso negativo ma l’unico precedente, anche se remoto, che abbia trovato è di segno contrario: anche l’erede che si trovi tra i beni ereditari una cosa che il proprio autore abbia ricettato, accettando l’eredità risponde a sua volta di ricettazione (Cass. 17.4.1962). E allora, per evitare notevoli grane giudiziarie, che cosa deve fare l’erede ove trovi nel patrimonio ereditato dei beni archeologici? Occorre, anche in proposito, fare una premessa.

Per la configurabilità del delitto di ricettazione, occorrono due condizioni o presupposti:
a. provenienza della cosa da scavi eseguiti dopo l’entrata in vigore della Legge 1089/39 (pubblicata nella G.U. dell’8.8.1939, essa è entrata in vigore il 23.8.1939);
b. provenienza della cosa dal sottosuolo italico o dal sottosuolo di altro Paese che, come il nostro, preveda la proprietà statale dei reperti archeologici ivi rinvenuti.

In base al principio della cosiddetta disponibilità della prova (la prova di un fatto è a carico del soggetto che debba risponderne in sede giudiziaria, quando lui solo sia in grado di fornirla), è da ritenere che per il primo elemento (a) ci si trovi in presenza di una cosiddetta probatio diabolica: come e quando l’erede riuscirà a provare un fatto che risale a oltre 110 anni orsono? Solo nel caso, talmente fortunato da considerarsi di rarissima attuazione, che un inventario o altro documento di data certa, anteriore al 13.7.1909 (data di effettiva operatività della legge 20.6.1909), contenga menzione dei beni archeologici rinvenuti dall’erede. Infatti, è da escludere che un soggetto raggiunga l’età da rammentare lucidamente e per scienza diretta la presenza di un bene ereditario in data anteriore a 120 anni! Quindi, la prova testimoniale al riguardo non può essere presa in considerazione.

Il secondo presupposto è più complesso ma non impossibile. Un reperto archeologico appartenente a culture del tutto estranee alla nostra (indiana, cinese, giapponese, cambogiana, incaica, azteca ecc.), normalmente non può provenire dal sottosuolo italico e quindi, in tal caso, l’erede non dovrebbe avere problemi. La legge sul patrimonio culturale è infatti, per il principio di territorialità, applicabile solo in Italia e per l’Italia, anche se la giurisprudenza estende l’incriminazione per ricettazione a una provenienza da delitto di beni reperiti all’estero, limitatamente ai Paesi nei quali, come nel nostro, la condotta appropriativa dell’inventore viene repressa (la prova al riguardo è a carico dell’Accusa).

E ora arriviamo a un secondo problema, certamente il più delicato: l’erede è tenuto a denunciare il reperimento nell’eredità di beni archeologici, presumibilmente provenienti dal territorio italico e oggetto di rinvenimento in data posteriore al 13.7.1909? La denuncia è senz’altro dovuta nel caso in cui tali beni abbiano formato oggetto di un provvedimento di vincolo. L’art. 59/2 lett. c) del D.Lgs. 42/04 non lascia dubbi al riguardo: in caso di successione a causa di morte, la norma prevede esplicitamente tale obbligo di denunzia in capo all’erede o al legatario, con termini differenziati. E l’omissione è punita (art. 173/1 lett. b) con la reclusione da 15 giorni a un anno, oltre la multa. Essa costituisce reato permanente, che si protrae sino a quando l’obbligo inadempiuto non venga rispettato, con le conseguenze anche in ordine alla prescrizione.

Nel caso, viceversa, in cui i beni archeologici non abbiano formato oggetto di provvedimento di vincolo, a mio avviso non esiste alcun obbligo di denunzia. Infatti:
• le norme incriminatrici non possono essere applicate per analogia;
• la legge fondamentale, parlando di beni culturali con esclusivo riferimento (salvo eccezioni tassative) a quelli che abbiano formato oggetto di vincolo, non consente l’estensione agli altri beni.

Solo per doverosa completezza di informazione, si cita peraltro quella giurisprudenza della Suprema Corte che ritiene equiparabili ai beni vincolati anche i beni che non abbiano formato oggetto di vincolo quando siano di tale rilevanza da ritenersi compresi nel cosiddetto patrimonio culturale reale.

Tale giurisprudenza viene da chi scrive fermamente respinta, in quanto il privato sarebbe tenuto a obblighi indeterminati e indeterminabili.

Senza dubbio un dipinto sicuramente di Tiziano o di Raffaello o di Leonardo o simili grandi maestri potrebbe essere incluso nel patrimonio culturale reale. Ma la cosa si estende anche alle opere dei cosiddetti comprimari e agli altri maestri che completano il panorama della scienza storia dell’arte?

E, in caso positivo, fino a quale livello può configurarsi tale comprimarietà, con la possibile estensione del patrimonio culturale reale anche alle opere di artisti minori o minimi, solo in funzione di una loro rilevanza locale?

Se la Corte di Cassazione si fosse posta questo dilemma, sicuramente non avrebbe deciso nel senso di equiparare i beni non vincolati a quelli vincolati.

Ma, si ripete ancora una volta, per comprendere il diritto dei beni culturali bisogna innanzitutto capire quali siano i beni culturali: e questo è forse troppo arduo da chiedere a un giudice convinto che la storia dell’arte sia solo un affare limitato a Raffaello & C.!

© Riproduzione riservata
Altri articoli di Fabrizio Lemme