La statua del Cristo Salvatore della cattedrale armena di Leopoli messa al sicuro in un bunker

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La statua del Cristo Salvatore della cattedrale armena di Leopoli messa al sicuro in un bunker

Il rischio di un atteggiamento antagonista verso i mercanti

L’avvocato Gloria Gatti analizza i 17 nuovi articoli del Codice Penale dedicati ai «delitti contro il patrimonio culturale»

Gloria Gatti

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L’immagine del Cristo in croce di Leopoli mentre viene messo «in salvo» dagli orrori della guerra postata dal fotografo portoghese André Luís Alves, a pochi giorni dalla ratifica da parte dell’Italia della Convenzione di Nicosia, è testimonianza evidentissima dell’emergenza di una legislazione sovranazionale uniforme per tutelare e prevenire la distruzione dei beni culturali in quanto patrimonio universale comune. Perciò il Senato italiano, in piena emergenza, ha approvato il 3 marzo, la proposta di legge (893-B) «Franceschini Orlando» (dai cognomi dei ministri della Cultura e della Giustizia), che ha introdotto nel Codice Penale il Titolo VIII bis «dei delitti contro il patrimonio culturale», non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale al momento in cui scriviamo.

Si tratta di un corpo di 17 articoli che riprende alcune fattispecie già attualmente sanzionate nel Codice dei Beni culturali (Cbc) e nel Codice Penale (Cp), come reati generici, e introduce nuovi illeciti quando oggetto del reato sia un bene che rappresenti «una testimonianza avente valore di civiltà» (art. 2 Cbc). Quello che emerge dal testo, tuttavia, è un ampliamento delle condotte penalmente rilevanti e un innalzamento delle pene edittali (previste dalla legge per un determinato reato, Ndr) che hanno il patrimonio culturale, ivi compreso quello «reale», ossia non oggetto di previa dichiarazione ex art. 13 Cbc, come bene giuridico protetto.

A una prima lettura, preoccupa soprattutto il nuovo art. 518 undecies Cp (uscita o esportazione illecite di beni culturali), che, oltre a punire severamente chiunque trasferisce all’estero o non fa rientrare entro i termini di un permesso temporaneo, «beni culturali e cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione» con la reclusione da 2 a 8 anni e con la multa fino a euro 80mila euro, vi equipara«anche chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all’uscita dal territorio nazionale».

Un collezionista o un mercante che, per ipotesi, presentasse tramite il Sue (Sistema informativo degli Uffici Esportazione, Ndr) un’autocertificazione ai sensi della legge 124/2017 in cui dichiarasse di esportare un bene di valore inferiore a 13.500 euro di autore non più vivente e creata da oltre 70 anni, potrebbe vedersi contestato il reato di esportazione illegale se quell’opera, una volta all’estero, venisse messa in vendita pubblicamente a una cifra ben più elevata, magari grazie a un restauro o a una nuova attribuzione.

Più difficoltoso sarebbe, infatti, dimostrare l’assenza di un suo intento fraudolento, avendo optato ed essendosi assunto la responsabilità di una procedura che non prevede un esame e una valutazione storico-artistica del bene da parte dell’Amministrazione e una sua precisa responsabilità nell’«identificare correttamente le opere al fine di valutare la possibilità di autorizzarne l’uscita dal territorio dello Stato» (Tar Lazio 3407/2009) ma soltantouna «mera funzione di verifica in ordine alla regolarità formale dell’autodichiarazione».

Sotto il profilo amministrativo, per contro, il Tar del Lazio con la sentenza 5861/2021 aveva annullato una la parte della Circolare della Direzione Generale Architettura, Belle Arti e Paesaggio del 24 maggio 2019 n.13/2019 ritenendo illegittima «la pretesa dell’ufficio esportazione di ricondurre “in via analogica” tale fattispecie a quella disciplinata dall’art. 68 Cbc», in quanto non si tratterebbe di un’autorizzazione.

Tuttavia, il testo art. 518 undecies Cp riprende il contenuto del comma 2 bis dell’art. 21-nonies della legge 241/90 che si applica ai «provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, con sentenza passata in giudicato», e anche a quelli taciti e che concede all’Amministrazione il potere di annullamento in autotutela del provvedimento anche oltre il termine di 18 mesi.

Così quella che era nata come una procedura di semplificazione incentivante per il mercato dell’arte, una volta entrata in vigore la riforma, anche solo per la sua evidente funzione dissuasiva, rischia di essere un ulteriore balzo all’indietro e la conferma di un atteggiamento maccartista e antagonista verso antiquari e mercanti.

Il testo della legge

La statua del Cristo Salvatore della cattedrale armena di Leopoli messa al sicuro in un bunker

Gloria Gatti, 14 marzo 2022 | © Riproduzione riservata

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