La tela di Lucio Fontana al centro della sentenza della Corte d’Appello di Milano

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La tela di Lucio Fontana al centro della sentenza della Corte d’Appello di Milano

Il Fontana «scartato» va inserito nel catalogo ragionato

In contrasto con la posizione della Fondazione, la Corte d’Appello di Milano ha stabilito che una tela del maestro spazialista, autentica benché compromessa da un incidente, fa parte del corpus di opere dell’artista e come tale deve essere pubblicata.

Gloria Gatti

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Mentre a New York ha inaugurato il secondo episodio della saga Hauser & Wirth, una mostra dal titolo «Lucio Fontana. Walking the Space: Spatial Environments, 1948 – 1968», alla Corte d’Appello di Milano si è appena concluso il secondo capitolo della saga dello «scarto» d’artista.

Nella prima puntata, da noi titolata «Archivi non più infallibili»,il Tribunale di Milano (6542/2018) aveva accertato, all’esito di una perizia, l’autenticità di una tela con squarcio e graffiti, a cui la Fondazione Fontana, pur riconoscendo si trattasse di opera di mano del maestro, aveva negato l’archiviazione e l’inserimento nel catalogo ragionato, affermando che fosse «originariamente di mano di Lucio Fontana ma irrimediabilmente compromessa da incidente che ne ha provocato la connessione con un telaio estraneo, perciò da essere scartato dall’artista», e rigettato la domanda di inclusione in catalogo.

In secondo grado (2262/2022) è stata ordinata anche la pubblicazione in Catalogo, «se del caso in apposita sezione dedicata a quelle opere la cui paternità ha costituito oggetto di valutazione in sede giurisdizionale», e precisando che ciò non costituisce violazione della libertà di espressione poiché la Fondazione è libera di esprimere le sue contrarie valutazioni in proposito.

Il Collegio ha ricondotto l’attività dell’Archivio al suo fine statutario di conservazione e valorizzazione dell’opera dell’artista, del cui corpus anche l’opera dichiarata giudizialmente autentica fa parte e ha precisato che la condanna risponde all'esigenza di obiettività che la compilazione di un catalogo, presentato come l’elenco completo dell’opera di un pittore, richiede, e, pertanto, non implica il consenso dell’autore.

Per la giurisprudenza italiana si tratta di un precedente rivoluzionario. In Francia, cui si deve, peraltro, la nascita del primo «catalogue raisonné» (1751) a cura del mercante d'arte Edmé-François Gersaint, sull’opera di Rembrandt, si dibatte invece da tempo, alla ricerca di un equilibrio tra libertà di espressione dell'autore dell’opera letteraria, trasparenza del mercato, diritti di proprietà dei collezionisti e responsabilità degli esperti.

Su questo soffitto di cristallo camminano anche i diritti morali degli eredi, coi loro potenziali conflitti d’interesse (Corte d’Appello di Milano 7148/2021), amplificati per la dismissione di opere facenti parte degli originari lasciti e affidati per la vendita a «mega dealers» come Hauser & Wirth, per l’appunto, e i progressi tecnico-scientifici in tema di autenticazione attraverso metodologie oggettive.

La Corte milanese, si è allineata, infatti, con il precedente espresso della Cassazione francese nel caso Altan (713024/2008) che, tuttavia, non ha trovato conferma nel successivo caso Metzinger (1235264/2014) in cui è stato riaffermato il principio che «il rifiuto dell'autore di un catalogo ragionato di inserire un'opera, anche se autentica, non può, salvo espressa previsione di legge, essere considerato errato», ai sensi dell’art. 10 della Convenzione europea dei Diritti dell’uomo.

Più di recente la giurisprudenza francese (Corte d’Appello di Parigi 1722420/2020), nel caso Kees van Dongen, ha iniziato a fare un distinguo, affermando che «l'autore di un catalogo ragionato, che esprime un parere al di fuori di una specifica transazione, non potrebbe essere ritenuto responsabile allo stesso modo di un esperto consultato nel contesto di una vendita».

Rammentiamo, inoltre, che persino negli ordinamenti di common law dopo il caso Feist Publications, Inc., v. Rural Telephone Service Co. (499 U.S. 340 1991), affinché una pubblicazione possa essere considerata opera dell’ingegno e protetta dalla libertà di espressione deve avere un minimo di «spark of creativity», certamente sussistente nei cataloghi di antichi maestri, in cui l’esperto legge, «ragiona», compara e interpreta le fonti per arrivare a una personale attribuzione di paternità. Qualche dubbio, viceversa, sorge per taluni cataloghi di autori moderni, che si limitano a una mera schedatura delle opere (titolo, dimensioni, datazione, tecnica utilizzata, esposizioni e pubblicazioni), seguendo regole accademiche condivise.

La tela di Lucio Fontana al centro della sentenza della Corte d’Appello di Milano

Gloria Gatti, 25 novembre 2022 | © Riproduzione riservata

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