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Gemma de Angelis Testa è presidente di Acacia Associazione Amici Arte Contemporanea Italiana, ’unica associazione privata ad avere uno spazio riservato all’interno di un museo pubblico

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Gemma de Angelis Testa è presidente di Acacia Associazione Amici Arte Contemporanea Italiana, ’unica associazione privata ad avere uno spazio riservato all’interno di un museo pubblico

Collezioni: donazioni o fondazioni? Meglio agevolazioni

Quali sono, in concreto, le vie percorribili e preferibili per i collezionisti privi di eredi che si interroghino sul destino delle proprie collezioni? E quali i profili di natura legale e fiscale da tenere in considerazione?

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Quali sono, in concreto, le vie percorribili e preferibili per i collezionisti privi di eredi che si interroghino sul futuro delle proprie collezioni? E quali i profili di natura legale e fiscale da tenere in considerazione?

La donazione
La donazione è una soluzione adeguata al collezionista che intenda condividere le proprie opere con la collettività. Destinatari ideali della donazione di una collezione sono, in prima battuta, i musei, le fondazioni d’arte, ma anche le Università e gli altri enti e soggetti pubblici che orbitano nell’universo culturale ed artistico. La donazione è il contratto attraverso il quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra.

Se non è di modico valore (e normalmente se si parla di collezioni d’arte così non è) dev’essere fatta per atto pubblico. Affinché la donazione sia valida ed efficace è necessaria l’accettazione, anch’essa sotto forma di atto pubblico, da parte del donatario. La decisione circa l’accettazione di una donazione da parte di musei e altri enti pubblici è rimessa, di norma, a un organo interno all’ente, spesso individuato nello statuto o nel diverso atto che ne regola il funzionamento, congiuntamente al rispetto della normativa di diritto pubblico.

Ovviamente rilevano anche i criteri cui la decisione deve ispirarsi e tenere in considerazione: criteri adeguati sono il pregio e il valore della collezione, nonché la disponibilità di spazi espositivi. È consigliabile che il collezionista intrattenga con l’ente destinatario della donazione una forma di dialogo, anche continuativa, volta a esplorare realisticamente le modalità e l’oggetto della donazione, che potrebbe riguardare anche solo alcune opere della collezione, al fine evitare un rifiuto tout court.

La fondazione
Una soluzione alternativa è la costituzione di una fondazione «privata», nella quale conferire la collezione. La fondazione, ente dotato di personalità giuridica privata, può essere costituita per atto pubblico ovvero per disposizione testamentaria. Il patrimonio della fondazione dev’essere destinato, in via esclusiva, al perseguimento di uno scopo di interesse collettivo ed altruistico meritevole di tutela, oltre che possibile e lecito. La fondazione dev’essere riconosciuta da una pubblica autorità ai fini dell’acquisto di personalità giuridica.

Inoltre, è fondamentale che l’organo amministrativo assicuri che la volontà del fondatore sia rispettata. Nello specifico, la gestione delle opere d’arte dovrà essere coerente con le finalità impresse dal collezionista privato che ne ha promosso la costituzione. A tal fine, non è inusuale che il Consiglio di amministrazione includa persone di fiducia del collezionista e/o esperti; o, ancora, sia tenuto a consultarsi con un comitato scientifico o professionisti del settore.

Agevolazioni fiscali
Il legislatore ha previsto talune agevolazioni fiscali riservate anche ai collezionisti. In particolare, al ricorrere di talune condizioni, a fronte di erogazioni liberali in natura (tra cui rientrano anche le donazioni di opere d’arte) il donante può usufruire di incentivi fiscali quali detrazioni d’imposta oppure deduzioni dal reddito.

L’attuale panorama normativo, tuttavia, limita significativamente le percentuali di detrazione d’imposta/deduzione dal reddito, ponendo oltretutto anche dei limiti quantitativi, rendendo quindi poco «appetibile», da un punto di vista degli incentivi fiscali, la donazione di opere d’arte. Sarebbe pertanto opportuno introdurre un innalzamento delle anzidette percentuali e l’eliminazione dei limiti quantitativi. Si potrebbero ad esempio innalzare le attuali percentuali di detrazione/deduzione al 65% ossia come previsto dalla normativa che disciplina l’ArtBonus, il quale, tuttavia, «limita» il beneficio fiscale alle sole erogazioni liberali in denaro (e non anche a quelle in natura).

Con ogni evidenza, le soluzioni offerte dall’attuale assetto legislativo ai collezionisti privati per organizzare la gestione delle opere d’arte, anche in un’ottica prospettica, non appaiono del tutto soddisfacenti (specie per la limitata previsione di incentivi fiscali); e a ciò si aggiunge una scarsa propensione degli enti pubblici ad accettare donazioni da parte di soggetti privati, che spesso vorrebbero imporre vincoli alla donazione (donazione modale) o pretendono di donare collezioni poco interessanti.

Ad ogni modo, la fondazione rimane uno strumento estremamente utile, se non l’unico, quando il collezionista non sia interessato a una pianificazione successoria e, piuttosto, voglia affidare il futuro della collezione a un ente organizzato e «istituzionale» che, anche mediante il coinvolgimento di figure specializzate (nel Cda o in un Comitato Scientifico), sappia conservare e valorizzare le opere d’arte nel tempo. Anche quando il fondatore non ci sarà più, ma resteranno in vita le sue volontà.

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Gemma de Angelis Testa è presidente di Acacia Associazione Amici Arte Contemporanea Italiana, ’unica associazione privata ad avere uno spazio riservato all’interno di un museo pubblico

Team Art, LCA Studio Legale, 24 maggio 2022 | © Riproduzione riservata

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