Image

«San Francesco in estasi e l’angelo musicante» di Guercino (particolare), oggetto della sentenza

Image

«San Francesco in estasi e l’angelo musicante» di Guercino (particolare), oggetto della sentenza

Se l’attribuzione cambia, la licenza di esportazione non cambia

Due avvocati specializzati in «diritto dell’arte» spiegano perché una recente sentenza del Tar su un dipinto attribuito alla bottega del Guercino rappresenta un importante precedente per operatori e collezionisti

Francesco Emanuele Salamone e Daniele Rosato

Leggi i suoi articoli

La sentenza del Tar Veneto n. 182/2024, pubblicata il 31 gennaio, rappresenta un importante e innovativo precedente per il settore della circolazione delle opere d’arte. Questi i fatti.

Nel 2019 era stata presentata all’Ufficio esportazione di Verona una istanza per il rilascio di un attestato di libera circolazione per un dipinto descritto come «San Francesco in estasi e l’angelo musicante» attribuito alla bottega di Giovanni Francesco Barbieri detto il Guercino. Dopo la valutazione effettuata dall’apposita commissione ministeriale di esperti del 2020, l’opera era stata autorizzata a uscire dall’Italia con regolare attestato che, tuttavia, dopo tre anni è stato ritenuto dalla stessa amministrazione illegittimo e perciò da essa nnullato in autotutela.

La tesi dell’amministrazione
L’annullamento dell’autorizzazione è stato motivato dall’amministrazione con il fatto che solo a seguito del restauro successivo al rilascio dell’attestato sarebbero emersi i valori artistici dell’opera, che potrebbe essere considerata come autografa del maestro emiliano e non invece della bottega, come dichiarato nell’istanza. Secondo l’amministrazione, le caratteristiche non erano rilevabili al momento del rilascio dell’attestato.

La tesi del proprietario
Nel suo ricorso al Tar il proprietario ha evidenziato che nell’istanza del 2020 il dipinto era stato descritto nello stesso identico modo in cui era apparso in una pubblica asta (dove era stato acquistato). Mancavano dunque i presupposti per cui l’amministrazione poteva intervenire in autotutela superato il termine massimo (12 mesi dal rilascio dell’autorizzazione come previsto dall’art. 21-nonies, co. 1, della legge n. 241 del 1990). Infatti, secondo il comma 2-bis del medesimo articolo, l’annullamentoo in autotutela può essere adottato dall’amministrazione anche oltre il suddetto limite temporale (fermi restando gli altri presupposti prescritti dal precedente primo comma) solo nel caso in cui abbia a oggetto «provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato».

La sentenza del Tar Veneto (n. 182/2024)
Di fronte alle tesi contrapposte sopra riassunte, il giudice amministrativo, affrontando per la prima volta il tema dell’annullamento dell’attestato di libera circolazione a seguito di cambio di attribuzione dell’opera, ha dato ragione al proprietario e ritenuto illegittimo l’annullamento, da parte dell’amministrazione, dell’attestato di libera circolazione rilasciato tre anni prima. Il giudice amministrativo ha motivato l’accoglimento del ricorso con il fatto che le circostanze riferite dall’amministrazione (in sostanza, l’indicazione dell’attribuzione alla bottega anziché al Guercino, la cui «mano» sarebbe risultata solo a seguito del restauro successivo al rilascio dell’attestato) non dimostrano che il richiedente abbia conseguito indebitamente, con dolo o colpa grave, una posizione di vantaggio (ovvero il rilascio dell’attestato di libera circolazione). In tale ipotesi non si poteva quindi superare il termine ordinario per l’esercizio dell’autotutela.

Gli effetti del principio del Tar affermato
Non ogni incompletezza, omissione, errore, imprecisione nella redazione delle istanze può quindi essere valorizzato dall’amministrazione ai fini dell’esercizio dell’autotutela oltre il termine di 12 mesi dal rilascio dell’attestato. Secondo il giudice occorre invece che vi fosse una «falsa rappresentazione» dei fatti idonea a indurre in errore l’amministrazione (ossia una rappresentazione di fatti divergente dalla realtà, della quale questa non avrebbe potuto avvedersi nel corso di un’ordinaria istruttoria) e che tale «falsa rappresentazione» riveli un intento fraudolento o malizioso del richiedente (pertanto non meritevole di tutela). Secondo la sentenza dunque l’amministrazione può annullare legittimamente un attestato di libera circolazione rilasciato da oltre 12 mesi soltanto quando l’autorizzazione fosse stata conseguita sulla base di una «falsa rappresentazione» dei fatti, capace di indurla in errore, «che disveli un intento fraudolento o malizioso del richiedente». Affermando un principio di estrema rilevanza per collezionisti e operatori del settore, la sentenza ha stabilito che un mero cambio di attribuzione di un’opera d’arte, per la quale l’attestato di libera circolazione sia stato rilasciato da oltre dodici mesi, non legittima l’amministrazione ad annullare tale titolo autorizzativo, annullamento che quindi diventa efficacemente contestabile davanti al Giudice amministrativo. Un importante precedente, quindi, a tutela degli operatori di settore e degli acquirenti di opere d’arte provenienti dall’Italia.

L’avvocato Francesco Salamone, specializzato nel diritto delle opere d’arte, e l’avvocato Daniele Rosato del Foro romano hanno respinto il tentativo di annullamento del permesso per l’esportazione di un’importante opera oggi attribuita a Guercino.
 

«San Francesco in estasi e l’angelo musicante» di Guercino (particolare), oggetto della sentenza

Francesco Emanuele Salamone e Daniele Rosato, 13 marzo 2024 | © Riproduzione riservata

Se l’attribuzione cambia, la licenza di esportazione non cambia | Francesco Emanuele Salamone e Daniele Rosato

Se l’attribuzione cambia, la licenza di esportazione non cambia | Francesco Emanuele Salamone e Daniele Rosato