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Ambrogio Lorenzetti, «Allegoria del Buon Governo», 1338-39, Siena, Palazzo Pubblico

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Ambrogio Lorenzetti, «Allegoria del Buon Governo», 1338-39, Siena, Palazzo Pubblico

La critica come guardiano della regola: dov’è lo spazio per l’innovazione?

Persio Tincani espone un inaspettato intreccio fra arte e diritto, fra sperimentazione e burocrazia, e come questo intreccio possa contribuire a svelare il significato profondo, politico e culturale dell’espressione artistica

Il decimo appuntamento con il glossario di estetica affronta non un singolo concetto ma un rapporto, quello fra il diritto e le arti, insieme a Persio Tincani, professore di Filosofia del diritto all’Università degli Studi di Parma e autore di Raccontare la società. Politica e diritto nella letteratura e nelle arti (Mondadori-Le Monnier, 2022). 

 

Nel mondo dell’arte, quando si nomina il diritto è per questioni di compravendita, tutela, eredità. C’è però un campo di indagini, nominato «Law and Humanities», che connette questi ambiti in maniera differente. 
È il nuovo nome di «Diritto e letteratura», un approccio interdisciplinare allo studio del diritto nell’espressione artistica che facciamo nascere negli Stati Uniti nei primi anni ’70, ma che in realtà è sempre esistito. In breve, si tratta di studiare l’opera d’arte cercando di analizzare il suo significato politico («law», diritto, va inteso in senso ampio), il messaggio politico che l’artista vuol trasmettere. Ovviamente, se questo contenuto c’è. 

Possiamo dire che si tratta di un approccio che sottolinea la necessità di equilibrare la legittima «regionalità» di ogni disciplina con la consapevolezza che di fatto non esiste un «mondo dell’arte», uno del diritto o della religione, ma un mondo tout court nel quale si intrecciano arte, diritto, religione... Molti, in tempi diversi, hanno evidenziato quest’aspetto: da Clifford Geertz nel campo dell’antropologia culturale a Michael Baxandall nella storia dell’arte. Solo osservando la natura dell’intreccio complessivo si può comprendere a fondo ogni regionalità, altrimenti ci si limita a un’analisi di carattere formalista, forse necessaria ma certo non sufficiente.
Direi di sì. Non intendo dire che si può imparare il diritto processuale leggendo il processo al Fante di Cuori nel capolavoro di Lewis Carroll, perché lo studio del diritto, come tutti gli studi, richiede una preparazione specialistica. Vero è però che è necessaria una visione d’insieme, altrimenti non si capisce niente. Ben venga Alice nel paese delle meraviglie, allora, tenuto lì vicino ai codici. D’altra parte, un mio antico professore di procedura civile, Bruno Cavallone, ha scritto pagine illuminanti su quel libro e ha pubblicato con Adelphi un best seller, La borsa di Miss Flite (2016), che tratta proprio delle immagini e della letteratura sul processo. 

La storia della filosofia dell’arte è punteggiata da una serie pressoché continua di teorie normative, a partire almeno dalla mimesi imperfetta di Platone. In estrema sintesi, si tratta di teorie che tentano di stabilire cosa e come debbano essere le arti per poter essere definite tali. In questo tipo di approccio mi pare di ravvisare un anelito quasi giurisprudenziale da parte di tanti estetologi.
Più che giurisprudenziale forse è normativa in senso stretto, se vogliamo rimanere nella metafora. Ogni genere o stile ha delle regole (e vale anche per l’antiformalismo) che costruiscono un canone. Pensi alla musica e alle regole del contrappunto e dell’armonia che rimangono ferme nel tempo fino a quando non vengono accettate delle modifiche (o anche una loro riscrittura radicale, che va a costituire un nuovo genere o un nuovo stile). La scala minore melodica viene modificata da Bach, poi qualche secolo dopo arriva il jazz e a partire da quella crea la «superlocrian», uno dei capisaldi che serve per l’improvvisazione e per le sostituzioni armoniche. 

Sono «riforme» simili a quelle nel diritto? 
Direi di no. Creare un nuovo genere, anche se questo si impone a livello di massa (pensiamo al rock) non cancella affatto i generi che esistevano già, che continuano a conservare le loro regole. Posso fare una riscrittura del «Flauto Magico» che utilizzi lo stile del rock, Bacon può fare i suoi meravigliosi studi su Velázquez, ma in entrambi i casi, per usare un’altra metafora, giochiamo in un altro campionato: non valutiamo queste opere secondo i canoni di Mozart e di Velázquez, che però restano validissimi per leggere e per analizzare opere che cercano di rimanere entro i limiti che quei canoni impongono, magari anche sviluppandoli a livello interpretativo. Nel caso del diritto, ovviamente, le cose sono diverse: una riforma legislativa cancella quel che c’era prima. Banalizzo: se intendiamo il presidente della Repubblica come un re un po’ diverso non abbiamo capito niente.

Un paio di battute fa, utilizzavo il termine «giurisprudenziale» pensando all’applicazione della norma al caso specifico. Perché spesso i teorici normativi assumono il doppio ruolo di legislatori e giudici, e talora agiscono (o tentano di farlo) anche in maniera retroattiva. Penso ad esempio al celeberrimo discorso sulla flatness che fa Clement Greenberg, un criterio nato per normare la pittura modernista ma che, a suo dire, si può applicare anche alle opere dei secoli precedenti. In ogni caso, il passaggio dall’ideazione della norma alla sua applicazione è senz’altro un tema scottante. Lo si nota piuttosto spesso in Kant, che pare sempre un po’ in imbarazzo quando deve citare degli esempi a sostegno delle sue teorie.
È vero che c’è una tendenza censoria da parte di alcuni, che si autoattribuiscono la qualifica di sommo custode dell’ortodossia. Come è vero che fanno sorridere. Mi faccia parlare di jazz, perché non mi capiterà più: un grande critico definì lo stile di John Coltrane «anti-jazz». Oggi quella sentenza ci fa sorridere. Le innovazioni ci obbligano ad abbandonare le nostre comode certezze e la cosa più facile è liquidarle come roba da poco, così non dobbiamo far la fatica di capirle. Però il mondo di noi non si interessa e va avanti per la sua strada, così un bel giorno ci stupiamo del fatto che non riusciamo a trovare più un rullino Kodak T-Max per la nostra macchina fotografica. Abbiamo fatto la guardia alla nostra stupenda macchina analogica, tutta meccanica, e adesso non possiamo più fare nemmeno una fotografia. Mi rendo conto di essere andato fuori tema, ma è solo perché spero che così non si capisca che la sua domanda era troppo difficile e che non volevo far brutta figura con i lettori.

Spesso quei «sommi custodi», in maniera più o meno calcolatrice, reificano l’ortodossia, come se le norme non fossero arbitrarie per definizione. Insomma, nella critica d’arte come nel diritto e in tanti altri ambiti, c’è una tendenza che per estensione potremmo chiamare giusnaturalistica?
Per carità, non voglio arrivare a questo. Certo è che parte della critica, da sempre, è irrigidita. Guardi, lo era anche l’Anonimo del Sublime, che stracciona l’Omero dell’«Odissea» perché «indulge alle chiacchiere». Va detto che la critica non è tutta così, anzi. Però, appunto, questa tentazione del guardiano della regola c’è e c’è sempre stata.

Un’opera chiave in questo dibattito è l’«Antigone», la cui interpretazione più superficiale si focalizza sull’antinomia fra legge divina e norma umana. Il suo libro «Raccontare la società» evidenzia tuttavia che si tratta di una stortura ermeneutica, derivante dal fatto che tendiamo ad applicare agli dèi greci gli attributi del Dio cristiano.
Lì, su Antigone, scrivevo appunto che la lettura che ha finito per imporsi è radicalmente sbagliata proprio per le ragioni che ha detto: gli dèi greci sono fallibili e anche pieni di difetti, il dio cristiano è un’altra cosa. Antigone (e Hegel su questo è lapidario, anche se la colpa del fatto che parliamo sempre di Antigone è sua) non fa altro che comparare due ordini normativi: le leggi non scritte, cioè la tradizione, e le leggi di Creonte, il sovrano. Per carità, in questi testi le suggestioni non mancano mai, ma non possiamo certo dire che il «diritto divino» (se lo avevano) dei greci sia quello di Agostino d’Ippona, che crede in un dio perfetto e infallibile. Poi basterebbe guardarli, questi dèi greci: uno zoppo, una strabica, un iracondo, uno che non sapeva tenere chiusa la cerniera dei pantaloni, una sposa rosa dalla gelosia (e a buona ragione, bisogna ammetterlo). Mentitori, ingannatori e ingannati (pensi a Zeus e a Prometeo). Come fai a trovare una loro «legge perfetta ed eterna»? D’altra parte, i Feaci con Poseidone e il nostro Odisseo con Polifemo hanno toccato con mano come le leggi di questi dèi possano cambiare. E se cambiano, vuol dir che perfette non erano.

Purtroppo lo spazio a nostra disposizione sta terminando, ma resta da giustificare la presenza, al centro di questa pagina, dell’affresco di Ambrogio Lorenzetti. Insieme all’«Antigone» e all’opera omnia di Kafka, il ciclo che si dispiega nel Palazzo Pubblico di Siena immagino che sia un caposaldo in questo ambito di studi.
Quel dipinto è stato studiato da tutti, non serve certo dirlo ai nostri lettori. Ambrogio era un personaggio eccezionale, pittore e letterato. Ed esperto di diritto, come ricorda Vasari nelle Vite. Yves Mény, il grande scienziato politico che ha insegnato per tanti anni anche in Italia, ha dedicato al «Buon Governo» delle pagine illuminanti. La sua grandezza secondo me sta in questo: ad Ambrogio viene commissionato un lavoro di propaganda, per dir così, e lui decide di rappresentare un concetto, che è una cosa che di per sé non è facilmente rappresentabile. Cosa fa? Mette in scena gli effetti di quel concetto e così ci troviamo di fronte una scena variegata, piena di gente che fa cose: questo è quel che succede quando nella città c’è un buon governo. Poi ti volti e vedi una scena congelata, dove non succede niente e dove non c’è quasi nessuno: gli effetti della tirannide. Magari Ambrogio aveva in mente il silenzio congelato di Lucifero, chi lo sa.

Marco Enrico Giacomelli, 19 settembre 2026 | © Riproduzione riservata

Marco Enrico Giacomelli

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