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Iva al 5% sul commercio di opere d’arte: quali novità?

Il Decreto Omnibus e l’applicazione «a cascata» del tributo può causare distorsioni del mercato: di qui la scelta di applicarlo sul margine realizzato dal venditore anziché sul totale

Gaetano Ragucci

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L’articolo 9 del Decreto legge n. 95 del 2025 (cosiddetto Decreto Omnibus) ha modificato il regime del margine per le cessioni di beni usati, di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione, prevedendo l’applicazione dell’aliquota Iva ridotta del 5%. Queste operazioni sono imponibili all’Iva, ma le caratteristiche dei beni che ne sono l’oggetto, e le vicende legate alla loro circolazione, non si conciliano con il meccanismo plurifase di un’imposta concepita per gravare sul consumatore finale, con carattere di tendenziale neutralità per gli operatori economici del settore, che non dovrebbero esserne incisi. La circostanza, molto frequente nel mercato dell’arte, che la stessa opera sia scambiata più e più volte tra soggetti d’imposta o privati, comporta, in assenza di adeguati correttivi, un’applicazione «a cascata» del tributo, che ne pregiudica la neutralità, e può essere causa di distorsioni del mercato. Il legislatore nazionale ha perciò previsto che alle cessioni di oggetti d’arte, beni di antiquariato e beni usati trovi applicazione il cosiddetto «regime del margine». In via di principio, si tratta di un regime naturale per la rivendita di beni usati e gli oggetti d’arte, da collezione o di antiquariato giunti a tassazione definitiva, e comporta che l’imposta venga determinata assumendo come base imponibile il cosiddetto «margine» realizzato dal venditore, invece che l’intero corrispettivo pattuito. L’imposta è perciò commisurata alla differenza tra il prezzo dovuto da chi acquista l’opera e quello pagato per l’acquisto, aumentato delle spese di riparazione e di quelle accessorie.

Fino all’entrata in vigore delle modifiche introdotte dal Decreto Omnibus, le cessioni di oggetti d’arte, antiquariato e di collezione erano soggette a Iva con aliquota ordinaria del 22%, mentre la possibilità di applicare l’aliquota ridotta del 10% era limitata a: (i) oggetti d’arte, di antiquariato e da collezione importati; e (ii) oggetti d’arte di cui alla lettera a) della Tabella allegata al Decreto legge n. 41 del 1995, ceduti dagli autori (in una recente risposta a interpello l’Agenzia aveva escluso la cessione di un’opera fotografica realizzata da un artista, ma ceduta da una società presso cui era dipendente: interpello 22 maggio 2025, n. 2140), dai loro eredi o legatari; (iii) cessioni di francobolli da collezione e collezioni di francobolli. 

Le disposizioni del margine e l’aliquota ridotta potevano coesistere, ma l’estrema limitatezza delle fattispecie interessate dall’applicazione dell’aliquota del 10%, nonché le frequenti disparità che ne potevano derivare nel trattamento di beni e di operazioni della stessa natura, lasciavano spazio a frizioni tra il diritto nazionale e il diritto comunitario.  

Ora, la novità più significativa introdotta dal Decreto Omnibus è la previsione di un’aliquota Iva ridotta, nella misura del 5%, applicabile alla generalità delle cessioni di oggetti d’arte, di antiquariato e da collezione, come merceologicamente individuati nella Tabella allegata al Decreto legge n. 41 del 1995, nonché rispetto alle opere che in precedenza siano state oggetto di importazione. L’innovazione ha comportato l’abrogazione dell’aliquota Iva del 10% per gli oggetti importati e quelli di cui alla lettera a) della Tabella allegata al Decreto legge n. 41/1995, ceduti dagli autori, dai loro eredi o legatari. Inoltre, per evitare distorsioni del meccanismo di applicazione dell’imposta, è stata introdotta l’alternatività tra il regime del margine e l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata. In particolare, a decorrere dalle cessioni poste in essere alla data del primo luglio 2025, il regime speciale del margine si applica a condizione che non sia stata applicata l’aliquota Iva ridotta. In termini generali, ne deriva che un commerciante di oggetti d’arte, da collezione o di antiquariato, che abbia acquistato i beni presso privati o soggetti «assimilati», ha due possibilità: applicare il regime speciale scorporando dal margine lordo l’imposta nella misura del 22%; o, in alternativa, esercitare l’opzione per il regime ordinario Iva applicando l’aliquota del 5%. La scelta comporta un’accurata ponderazione sulla convenienza economica del comportamento da adottare, anche in dipendenza del circuito commerciale a cui si intende indirizzare l’opera, nonché rispetto agli adempimenti da porre in essere al fine di disapplicare o revocare il regime del margine finora adottato.  

Secondo gli addetti ai lavori, si tratta di un complesso di misure che consente al nostro Paese di competere più efficacemente con gli altri Stati europei che hanno già recepito la direttiva (Ue) 2022/542 e, in particolare, la Francia e la Germania che dal primo gennaio 2025 hanno ridotto le loro aliquote Iva per tutte le cessioni di opere d’arte, rispettivamente, al 5,5% e al 7%.  

Gaetano Ragucci, 18 settembre 2025 | © Riproduzione riservata

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