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Elena Correggia
Leggi i suoi articoliLa quasi assenza di regolamentazione all’interno del mondo delle valute virtuali e dei cripto asset sta destando preoccupazione da parte di istituzioni nazionali e internazionali sulla possibilità che i fondi depositati presso le piattaforme digitali possano prestarsi in qualche caso ad attività illecite.
Un primo passo verso una forma di monitoraggio e controllo è stato avviato nel febbraio scorso con il decreto attuativo della direttiva Ue 843 del 2018 sull’antiriciclaggio, che ha istituito il primo registro operativo a livello nazionale per gli exchange (chi fornisce piattaforme di scambio di valute virtuali) e i wallet service provider (che prestano servizi di portafoglio digitale).
In base a tale decreto in Italia è stato predisposto un sistema attraverso cui censire gli operatori del settore delle criptovalute, prevedendo un’iscrizione obbligatoria al registro e una conseguente comunicazione all’Oam (Organismo agenti e mediatori) delle operazioni specifiche che hanno a oggetto la moneta virtuale.
«Alla luce di tale novità una forma di tutela per chi acconsente a ricevere pagamenti per le opere d’arte (siano esse opere fisiche o Nft) in criptovalute potrebbe essere accettare pagamenti da wallet operanti su tali exchange, ora assoggettati anche all’operatività della normativa antiriciclaggio e all’applicabilità delle eventuali sanzioni», spiega l’avvocato Maria Grazia Longoni Palmigiano dello studio legale LCA di Milano.
Si tratta di un primo passo che permette di avere un soggetto terzo che garantisce la verifica dell’identità del possessore del portafoglio elettronico e la sua corrispondenza rispetto all’eventuale acquirente dell’opera d’arte.
«Un fatto positivo, anche se bisogna ammettere che finora molti scambi che coinvolgono l’arte avvengono fuori da questi circuiti, attraverso un passaggio completamente disintermediato da un wallet a un altro, quasi come se fosse un passaggio di contanti, commenta l’avvocato Fabio Coco, socio dello studio Zitiello Associati di Milano.
Ecco perché se un operatore del mondo dell’arte accetta di ricevere dei token quale mezzo di pagamento per un’opera venduta, dovrebbe sempre identificare e svolgere l’adeguata verifica di chi effettua l’operazione, anche per acquisti di valore inferiore alla soglia prevista dalla normativa antiriciclaggio, allo scopo di comprendere l’origine dei fondi e del patrimonio impiegato nell’operazione di acquisto, la coerenza con tutti gli altri dati e le informazioni reddituali, nonché con l’attività svolta dal potenziale acquirente e i motivi che portano il potenziale acquirente a detenere e utilizzare una valuta virtuale invece di una avente corso legale.
Ad esempio, a volte si tratta solo di una forma di diversificazione del proprio patrimonio, ma evidentemente in tal caso occorre raccogliere documentazione che attesti tale circostanza. La raccolta di questi dati, informazioni e documenti permette di valutare se l’acquisto è adeguato al profilo del potenziale acquirente e di comprendere il livello di rischio». Un percorso di controlli e verifiche che gli operatori reputano spesso alquanto gravoso e complesso.
«L’assenza di protocolli predefiniti permette però di applicare con una certa elasticità e sempre nel rispetto del principio di proporzionalità gli obblighi di adeguata verifica previsti dalla legge, aggiunge Coco. In particolare, è evidente che i controlli e le procedure di un sito web attivo a livello internazionale saranno ad esempio superiori e più articolati di quelli di un piccolo negozio del centro di Milano».
Gli esperti concordano sul fatto che le criptovalute non siano però da demonizzare e che l’uso distorto delle stesse sia finora stato possibile per il vuoto normativo in materia.
«Ci vorrà tempo perché ci sia una normativa di settore ben fatta, proprio com’è avvenuto con l’e-commerce, per il quale i primi tentativi meritori di disciplinare un fenomeno, sconosciuto al legislatore stesso, sono stati aggiustati sul campo nel corso del tempo», spiega Luca Giacopuzzi, avvocato di Verona esperto di diritto dell’arte e collezionista.
Secondo i dati di un recente report di Chainalysis, i reati finanziari commessi mediante criptovalute sono tuttavia diminuiti, passando dal 2,1% del volume complessivo delle transazioni nel 2019 allo 0,34% nel 2020. «Ciò non significa che non ci sia attività di riciclaggio, ma le indagini sulla blockchain sono più semplici», continua Giacopuzzi.
«L’equazione “cripto uguale illecito” è più frutto di una non conoscenza del mezzo: l’anonimato infatti è solo di facciata perché l’identità del possessore fisico può essere schermata anche nelle operazioni reali quando si utilizza una società fiduciaria. La natura tecnica dello strumento invece è trasparente e consente di tenere traccia di tutti i passaggi compiuti e quindi del percorso seguito da un’operazione».

La parola a Fabio Coco
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