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Wolfgang Beltracchi, ex falsario d’arte e artista visivo tedesco che ha ammesso di aver falsificato centinaia di dipinti in una truffa internazionale

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Wolfgang Beltracchi, ex falsario d’arte e artista visivo tedesco che ha ammesso di aver falsificato centinaia di dipinti in una truffa internazionale

Che cosa può fare chi compra un falso

Rimedi a disposizione dell’acquirente di un’opera d’arte falsa e relativi termini di prescrizione

Laura Castelli

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In caso di acquisto di un’opera d’arte falsa, l’acquirente ha a disposizione diversi rimedi: tra quelli previsti dal Codice civile vi sono l’annullamento per errore, quello per dolo e la tutela offerta dalla disciplina della vendita, in caso di consegna di un bene privo di una qualità promessa. A essi si aggiungono quelli offerti dal Codice del Consumo, nel caso in cui l’acquirente sia un consumatore e il venditore un professionista (ad esempio, un gallerista) e dalla Convenzione di Vienna, laddove si tratti di vendita internazionale dell’opera. Inoltre, l’acquirente normalmente sceglie di agire per la risoluzione del contratto facendo valere la figura dell’«aliud pro alio», creata dalla giurisprudenza per le ipotesi in cui il bene consegnato dal venditore è completamente diverso da quello pattuito, oppure quando è strutturalmente inidoneo a svolgere la funzione economica che il contratto prevedeva: nel caso di vendita di opera d’arte falsa, in particolare, il bene che l’acquirente ha acquistato, non essendo riconducibile all’autore convenuto, è altro rispetto a quanto promesso

Dottrina e giurisprudenza si sono interrogate in passato sulla natura alternativa di tali rimedi o, viceversa, sull’esistenza di diversi presupposti per ognuno di essi. In alcune pronunce risalenti, la Corte di Cassazione ha distinto tra le fattispecie in cui manchi il certificato di autenticità e quelle in cui esso sia stato consegnato dal venditore: nel primo caso dovrebbe valere il rimedio dell’annullamento del contratto per errore; nel secondo interverrebbe la risoluzione per «aliud pro alio», eventualmente in concorso con il rimedio dell’annullabilità per dolo. 

Questo orientamento è stato superato dalla giurisprudenza più recente, che ammette l’esperibilità dell’uno e dell’altro rimedio, indipendentemente dal fatto che sia stato o meno consegnato al momento della vendita un certificato di autenticità. Così si legge anche in una pronuncia della Corte di Cassazione da poco pubblicata (Cass. Civ. n. 143/2026), riguardante l’acquisto di un’opera falsamente attribuita a Gino Severini, ove si ammette non solo l’esperibilità del rimedio dell’annullamento per errore anche laddove, come in questo caso, al momento della vendita fossero state consegnate alcune dichiarazioni di autenticità delle figlie dell’artista e della galleria venditrice, ma altresì che simile rimedio possa concorrere con quello di risoluzione per «aliud pro alio», spettando all’acquirente decidere in quale ordine proporre le domande.

Tra le valutazioni che chi scopre di aver acquistato un’opera falsa svolge quando deve scegliere quale azione esperire (da sola o in via principale), rilevano in particolar modo quelle legate alla prescrizione del diritto da far valere in giudizio. Non solo, infatti, per ciascun rimedio valgono termini di prescrizione diversi, ma varia anche il momento da cui il legislatore li fa decorrere: così, laddove l’acquirente opti per il rimedio dell’annullabilità per errore o per dolo, il termine è di cinque anni e decorre dalla scoperta dell’errore o dell’inganno; ove decida di invocare la garanzia per i vizi della cosa venduta, egli deve denunciare i vizi entro otto giorni dalla scoperta e l’azione si prescrive in ogni caso entro un anno dalla consegna della cosa; ove il contratto sia stato stipulato tra un consumatore e un professionista (un privato che acquisti un’opera d’arte di proprietà di un gallerista), nel caso di azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore il Codice del Consumo fa decorrere il termine di prescrizione di 26 mesi dalla data di consegna del bene. Sono, questi, termini così brevi da far risultare evidente il motivo per cui il rimedio attualmente privilegiato in caso di vendita di opera falsa sia quello della risoluzione del contratto per «aliud pro alio», utilizzato soprattutto quando sono decorsi i termini utili per invocare la garanzia per i vizi della cosa venduta: trattandosi di comune inadempimento di un’obbligazione, non vi è dubbio che per simile azione valga il termine di prescrizione decennale ordinario, previsto dall’art. 2946 C.c. Ciò su cui non vi è invece univocità di vedute è il momento da cui decorre la prescrizione del diritto: secondo un orientamento minoritario, il «dies a quo» dovrebbe coincidere con il momento in cui è stata scoperta la falsità dell’opera; in base all’orientamento prevalente, confermato anche dalla recente pronuncia della Cassazione, il termine prescrizionale decorre dalla consegna dell’opera, momento in cui peraltro si verifica «il fatto lesivo, per come obiettivamente percepibile e riconoscibile». Simile soluzione è da preferire, rivelandosi funzionale a tutelare l’acquirente, senza peraltro gravare in modo sconsiderato sul venditore: la scelta di far coincidere il «dies a quo» della prescrizione con un momento di solito non distante da quello in cui si è concluso il contratto, la consegna dell’opera, evita di procrastinare all’infinito la decorrenza del termine e garantisce al contempo una tutela effettiva dell’acquirente, che con la consegna ha la possibilità di visionare l’opera. 

Non si rinvengono giustificazioni che, al contrario, possano motivare la scelta di differire il «dies a quo» al momento della scoperta della falsità, nonostante una simile soluzione sia prevista per un rimedio che può concorrere con quello visto sinora, ovvero l’annullamento per dolo. Occorre considerare che se per l’annullamento del contratto in caso di inganno il termine prescrizionale è di cinque anni, per la risoluzione esso è decennale: far coincidere il «dies a quo» con la scoperta della falsità comporterebbe il rischio di protrarre all’infinito il decorso iniziale della prescrizione, esponendo il venditore a rischi ingiustificati, tutte le volte in cui egli si trovasse costretto ad affrontare pretese trascorso un periodo di tempo così lungo, da non poter più reperire prove riguardanti lo stato dell’opera al momento della consegna. Dare rilievo alla conoscenza della falsità significherebbe allora penalizzare il venditore ed esonerare al contempo in modo eccessivamente ampio il compratore da oneri di verifica e controllo, pur trovandosi quest’ultimo nelle condizioni migliori per assolverli. Una diversa ripartizione di rischi e oneri, che pesassero maggiormente sul venditore, potrebbe ritenersi giustificata nel solo caso in cui quest’ultimo abbia ingannato il compratore sulla veridicità dell’opera: in queste ipotesi, peraltro, l’acquirente avrebbe a disposizione l’azione di annullamento per dolo e il termine di prescrizione del suo diritto decorrerebbe soltanto dalla scoperta della falsità. Quanto osservato conduce allora a condividere la soluzione adottata dalla giurisprudenza prevalente, non rinvenendo motivi, nel caso in cui si agisca per la risoluzione del contratto di opera d’arte non autentica, per forzare la disciplina della prescrizione, allargandone le maglie a tal punto da rinviare il «dies a quo» al momento della scoperta della falsità.

Laura Castelli, 21 aprile 2026 | © Riproduzione riservata

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