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Il Tempio A dell’Area Sacra di Largo Argentina a Roma

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Il Tempio A dell’Area Sacra di Largo Argentina a Roma

Beni culturali, tra tutela statale e valorizzazione condivisa

Il re nudo • La valorizzazione del patrimonio di Roma richiede un dialogo tra le parti per pianificare progetti e condividere la programmazione di mostre

Claudio Parisi Presicce

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Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (d.lgs. 42/2004 ss.mm.ii.) stabilisce che il Ministero della Cultura, le Regioni e gli altri Enti pubblici territoriali perseguano «il coordinamento, l’armonizzazione e l’integrazione delle attività di valorizzazione dei beni pubblici» nel loro complesso. Ovviamente, tutti gli interventi di valorizzazione, da chiunque promossi, devono essere effettuati in forme compatibili con la tutela e in modo da non pregiudicarne le fondamentali esigenze di conservazione. La tutela, una competenza affidata in esclusiva allo Stato, «consiste nell’esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di una diretta attività conoscitiva, a individuare i beni costituenti il patrimonio culturale e a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione» (Codice, art. 3, comma 1). 

La prerogativa esclusiva della tutela è esercitata dagli organismi centrali e periferici del Ministero in base a quanto prevede l’articolo 21 del Codice, secondo il quale l’esecuzione di qualsiasi lavoro o opera su un bene culturale (immobile o mobile) è subordinata all’autorizzazione della Soprintendenza competente, necessaria per interventi di restauro, demolizione, rimozione, modifica o anche semplice spostamento, da richiedere da parte del proprietario del bene presentando «un progetto o una descrizione tecnica dell’intervento». L’autorizzazione può comportare prescrizioni e, al fine di assicurare la conservazione dei beni culturali, il Ministero può anche imporre al proprietario, al possessore o al detentore a qualsiasi titolo gli interventi necessari, oppure provvedervi direttamente (Codice, artt. 32-34). 

Un nuovo approccio al significato di ciò che chiamiamo valorizzazione ha preso le mosse verso la fine del secondo millennio con il d.lgs. n. 112 del 31 marzo 1998, che per la prima volta forniva una definizione di tutela, valorizzazione, promozione e fruizione (attraverso la gestione) dei beni culturali. Un passo ulteriore è stato poi effettuato a seguito della riforma costituzionale del titolo V della Costituzione (l. cost. n. 3 del 18 ottobre 2001), che ha affidato le attività connesse con la valorizzazione alla potestà legislativa concorrente di Stato e regioni. Con la delega al Governo in materia di federalismo fiscale (legge n. 42 del 5 maggio 2009), che ha istituito Roma capitale come ente territoriale autonomo che dispone di speciale autonomia statutaria, amministrativa e finanziaria, è stato attribuito al nuovo ente il «concorso alla valorizzazione dei beni storici, artistici, ambientali e fluviali» (art. 24, comma 3). 

Nelle more dell’emanazione di uno o più decreti legislativi che specifichino le modalità di trasferimento a Roma capitale delle risorse umane e dei mezzi per l’esercizio delle nuove funzioni (comma 5, lettera a), il legislatore ha emanato ulteriori disposizioni in merito (d.lgs. n. 61 del 18 aprile 2012), conferendo a Roma capitale, «secondo le modalità operative di esercizio congiunto definite dalla Conferenza delle Soprintendenze [...], le funzioni amministrative concernenti il concorso alla valorizzazione dei beni presenti nel territorio di Roma capitale appartenenti allo Stato» (art. 6, comma 1). Ha specificato, inoltre, che «l’attività di valorizzazione è svolta in conformità alla normativa di tutela e nel rispetto dei principi stabiliti dal codice», con le modalità e nei limiti definiti dall’istituita «Conferenza delle Soprintendenze ai beni culturali del territorio di Roma capitale» (art. 5, comma 1). Il nuovo organismo, nel rispetto del principio di leale collaborazione, è chiamato a definire «strategie e obiettivi comuni di valorizzazione»; a elaborare «piani strategici e programmi di sviluppo culturale, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica»; a esercitare «funzioni di coordinamento strategico degli interventi di valorizzazione dei beni culturali»; a promuovere «la stipula di accordi per la valorizzazione di beni di appartenenza pubblica, nonché forme di collaborazione per regolare servizi strumentali comuni destinati alla fruizione e valorizzazione degli stessi»; ad adottare «i piani di gestione dei siti iscritti nella lista del patrimonio mondiale dell’Unesco presenti nel territorio di Roma capitale» (art. 5, comma 4). 

Sugli ultimi due punti è stato fatto qualche passo avanti con la realizzazione della tessera d’ingresso Roma Pass e del biglietto unico per i Fori Imperiali e Foro Romano (Forum Pass), nonché con l’adozione del piano di gestione del sito transfrontaliero del Centro storico di Roma (non è ancora partito, invece, il confronto per il recentissimo sito Unesco dell’Appia antica in riferimento al tratto all’interno del territorio di Roma capitale). Molto resta ancora da fare sugli altri impegni previsti dal legislatore. Analogamente sono attivi da tempo il Tavolo tecnico costituito da Roma capitale e dagli organi competenti del Ministero della Cultura per il rilascio dei titoli autorizzatori in merito alle occupazioni di suolo pubblico (Osp) e alle concessioni di uso strumentale e precario (Usp) di beni culturali, e più di recente il Tavolo tecnico per l’approvazione ai sensi dell’art. 21 dei progetti di intervento finanziati dal programma Pnrr Caput Mundi e dal Giubileo 2025. 

Non ha mai avuto applicazione, invece, l’indicazione normativa del legislatore (art. 5, comma 6) che «in caso di realizzazione di opere pubbliche ricadenti in aree di interesse archeologico nel territorio di Roma capitale, la Sovrintendenza Capitolina partecipa all’accordo previsto» dal Codice dei Contratti in merito alla procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico. L’accordo disciplina «le forme di coordinamento e di collaborazione [...] con gli uffici dell’amministrazione procedente» e «altresì le forme di documentazione e di divulgazione dei risultati dell’indagine, mediante l’informatizzazione dei dati raccolti, la produzione di forme di edizioni scientifiche e didattiche, eventuali ricostruzioni virtuali volte alla comprensione funzionale dei complessi antichi, eventuali mostre ed esposizioni finalizzate alla diffusione e alla pubblicizzazione delle indagini svolte». 

La mancata partecipazione della Sovrintendenza Capitolina all’accordo si è manifestata macroscopicamente in occasione della realizzazione della nuova linea C della metropolitana di Roma capitale, in particolare in relazione agli allestimenti delle stazioni; un’assenza che certamente non potrà essere reiterata nella realizzazione delle stazioni successive. 

Un fatto nuovo è emerso con l’ultima riforma del Ministero della Cultura (Dpcm n. 57 del 15 marzo 2024 e Dm n. 270 del 5 settembre 2024), che ha separato nettamente funzioni e attività di tutela da quelle della valorizzazione, istituendo un Dipartimento per la Tutela del Patrimonio Culturale (DiT) e un Dipartimento per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale (DiVa). I compiti sulla valorizzazione attribuiti dal legislatore a Roma capitale non sono più sovrapponibili nell’ambito delle competenze riservate al Ministero relative alla tutela. Ora per la Sovrintendenza Capitolina c’è un interlocutore paritario che riassume nelle sue competenze la complessa e frammentaria galassia di istituti, musei, aree e parchi archeologici statali operanti sul territorio della città, con i quali far ripartire lo strumento della Conferenza delle Soprintendenze previsto dalle norme. 

L’autore è Sovrintendente Capitolino ai Beni Culturali di Roma

Claudio Parisi Presicce, 22 aprile 2026 | © Riproduzione riservata

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