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Redazione GDA
Leggi i suoi articoliLondra. Mentre gli artisti di successo vogliono sempre più spesso contratti non esclusivi con più gallerie, e i recenti casi di George Condo (passato recentemente alla Hauser & Wirth), Jake e Dinos Chapman (che hanno lasciato la Blain Southern Gallery, ora chiusa per difficoltà economiche) e Nicole Eisenman (che ha piantato in asso la Koenig & Clinton per passare alla Anton Kern) hanno fatto notizia, l’avvocato Azmina Jasani descrive in questo articolo tre esempi in cui la trasparenza è stata fondamentale per muoversi nelle separazioni tra artisti e gallerie.
Mentre la relazione tra gli artisti e le loro gallerie è simbiotica, e spesso emotiva, il rapporto legale tra di loro è di solito improntato al modello acquirente-venditore o mittente-destinatario: la galleria compra un’opera dall’artista e la rivende ai suoi clienti. In questo contesto, gli artisti consegnano le loro opere alla galleria su basi esclusive o non esclusive con la finalità di esposizione e vendita.
Inoltre, in questo schema di consegne, la proprietà dell’opera di solito resta in capo all’artista fintanto che la galleria non la rivende e quest’ultima assume il ruolo di agente, con conseguenti doveri fiduciari nei confronti dell’artista (ad esempio, il dovere di lealtà e trasparenza). Nascono tuttavia delle difficoltà quando le due parti coinvolte intendono diversamente i termini del loro rapporto, spesso perché mancano accordi scritti o, se esistono, non riflettono l’effettiva comprensione di questo rapporto o non ne sono chiare le implicazioni legali.
Un elemento ricorrente negli ultimi anni è il fatto che, mentre le gallerie lottano per conservare gli artisti e assicurarsene l’esclusività, questi ultimi devono combattere per la trasparenza nei rapporti e per la regolarità nei pagamenti. Non tutti i rapporti artista-galleria sono afflitti da tali tensioni, ma questi esempi mettono in evidenza l’importanza di una chiara comprensione dei termini di questo rapporto e un accordo in tal senso può far risparmiare notevoli quantità di tempo e denaro.
Cara, ho un’altra
Un artista contemporaneo britannico ci ha incaricati di porre fine al lungo rapporto con la sua galleria, per questioni sia professionali sia personali: aveva perso fiducia nel management della galleria, che più volte non lo aveva pagato per la vendita di sue opere, e il suo rapporto personale con i direttori della galleria, che considerava una «famiglia», si erano deteriorati irreparabilmente. Tra loro non esisteva alcun accordo scritto e le negoziazioni per la separazione si erano fatte aspre, giungendo in fretta a un punto morto.
Abbiamo immediatamente chiesto alla galleria di produrre un resoconto contabile sul denaro dovuto all’artista per le vendite storiche e un inventario del suo lavoro, minacciando un’azione legale in caso di inadempienza. La galleria ci ha fornito entrambi i documenti richiesti affermando però che, in base al Commercial Agents (Council Directive) Regulations del 1993 in vigore nel Regno Unito, l’artista doveva loro milioni di danni. Questi regolamenti, in circostanze specifiche, autorizzano un agente, che agisce per conto e in nome del suo mandante, a chiedere il risarcimento dei mancati guadagni quando il rapporto viene concluso unilateralmente.
Non esiste nel Regno Unito una giurisprudenza che attesti se queste norme si applichino anche al rapporto artista-galleria. Abbiamo messo in discussione la loro applicabilità da diversi punti di vista, compreso il fatto che la galleria concludeva le vendite ed emetteva fatture in suo nome e non in quello del nostro cliente. Poco dopo la questione è giunta dinanzi a una corte. L’esistenza di un accordo scritto che specificasse i termini di questo rapporto tra le parti avrebbe senza dubbio velocizzato le negoziazioni.
Gli accordi per la rappresentanza degli artisti non offrono delle soluzioni blindate ma possono dare a entrambe le parti in causa qualche sicurezza in più. Questo tipo di accordi dovrebbe prendere in considerazione la durata del rapporto, l’ambito geografico, l’esclusività, la suddivisione di costi e profitti, il titolo di proprietà, i rischi di perdite, la proprietà intellettuale, garanzie e dichiarazioni, marketing, controllo da parte dell’artista, termini di fine rapporto ecc.
Al tempo stesso abbiamo anche difeso con successo una galleria internazionale contro la decisione di un suo artista di abbandonarla. La galleria non si faceva illusioni sulla possibilità di obbligare l’artista a restare, ma voleva tutelare l’imminente vendita multimilionaria di alcune opere del suddetto artista, concordata prima dello scadere del termine di preavviso da parte dell’artista alla galleria. Il loro rapporto non era esclusivo, ma esistevano degli accordi di esclusività sulle singole opere consegnate alla galleria.
Sfortunatamente questi accordi erano incoerenti, alcuni erano privi di clausole chiave, ad esempio la risoluzione del contratto, il riferimento alla legislazione vigente e la giurisdizione, lasciando così aperto il campo al dubbio su quale normativa dovesse applicarsi, se quella di New York o quella inglese. Entrambe le parti desideravano una risoluzione rapida che consentisse di mantenere intatta la loro reputazione. Il nostro cliente ha optato per un approccio commerciale ma deciso ed è stato raggiunto un accordo che gli ha consentito di tutelare le future vendite senza impedire all’artista di andarsene.
Dammi i miei soldi
Un artista contemporaneo di fama mondiale ci ha chiesto di aiutarlo a recuperare il denaro dovutogli da una rispettata galleria internazionale, la quale aveva acquistato alcune opere dal suo studio, senza però pagargli per diversi mesi la somma pattuita. Nonostante la galleria fosse stata a sua volta pagata dai clienti che avevano acquistato le opere, le somme erano state impiegate per saldare altri debiti, dando all’artista ampie rassicurazioni di un imminente pagamento.
Qualche settimana dopo, all’artista è stato proposto di accettare delle opere presenti in galleria come indennità sostitutiva del debito. Abbiamo caldamente consigliato al nostro cliente di non accettare questa proposta, in quanto mancava la certezza che le opere in questione fossero effettivamente di proprietà della galleria o dovute a creditori terzi che avrebbero potuto agevolmente mandare in fumo una cessione di questo tipo in caso di fallimento della galleria.
Con il progredire delle negoziazioni è diventato chiaro che la galleria non aveva letto o non aveva compreso i termini di acquisto delle opere del nostro cliente e la normativa applicabile al loro rapporto.
Alla nostra minaccia di azione legale ha fatto seguito un veloce accordo: non solo la galleria ha pagato all’artista quanto dovuto, ma ha anche accettato di prendersi carico delle sue spese legali e degli interessi maturati sui pagamenti dovuti.
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