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Interno della Pinacoteca di Brera

Courtesy of Pinacoteca di Brera

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La Corte costituzionale attribuisce maggiore stabilità all’attestato di libera circolazione

Con la sentenza n. 88/2025, la Consulta ha ribadito la legittimità del termine fisso tutelando la certezza del diritto e l’affidamento del privato anche in materia di beni culturali

Daniele Rosato

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La Corte costituzionale, con la recentissima sentenza n. 88/2025, ha confermato la legittimità del termine di 12 mesi previsto dall’art. 21-nonies, comma 1, della legge n. 241/1990, oltre il quale gli organi del Ministero della cultura non possono annullare d’ufficio gli attestati di libera circolazione di opere d’arte precedentemente rilasciati (salvo i casi di provvedimenti conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti/dichiarazioni false o mendaci, meglio descritti nel comma 2-bis del medesimo art. 21-nonies).

L’incidente di costituzionalità s’inserisce nell’ambito di un giudizio avente ad oggetto l’annullamento in autotutela, nel 2021, di un attestato di libera circolazione rilasciato nel 2015. In particolare, il provvedimento di annullamento d’ufficio dell’export si fondava sul cambio di attribuzione dell’opera, avvenuto successivamente all’uscita del bene dall’Italia in esito al restauro della tela ed al suo studio. A differenza del TAR Lazio, che aveva ritenuto che il comportamento del richiedente giustificasse l’eccezione al termine di 12 mesi per l’annullamento d’ufficio (confermando quindi la revoca dell’attestato di libera circolazione), il Consiglio di Stato ha invece escluso che vi fosse stata una falsa rappresentazione dei fatti. Di conseguenza, ha ritenuto che il termine dei 12 mesi fosse pienamente applicabile.

Cionondimeno, il Consiglio di Stato, ai fini del decidere, ha ritenuto di sollevare questioni di legittimità costituzionale in merito all’applicabilità di detto termine alla materia dell’esportazione di opere d’arte, assumendo che il termine prescritto per le autorizzazioni afferenti interessi sensibili e costituzionali (come l’attestato di libera circolazione) fosse irragionevole e violasse la tutela del patrimonio storico e artistico, nonché il principio di buon andamento dell’amministrazione, dovendosi – per l’effetto – (re)introdurre l’annullamento «entro un termine ragionevole» in luogo del termine «fisso» dei 12 mesi.

«La Consulta ha invece affermato che il termine dei 12 mesi dall’emissione dell’Attestato di libera circolazione, senza eccezioni per gli interessi sensibili, non sia né irragionevole né lesivo dei principi di tutela del patrimonio culturale e del buon andamento», spiega il Prof. Avv. Francesco Emanuele Salamone, esperto di diritto dell’Arte e parte del collegio difensivo - dinanzi alla Corte Costituzionale - di uno dei privati interessati. «La Consulta, prosegue l’Avv. Salamone, ha rimarcato come l’interesse culturale trovi infatti già adeguata tutela nel procedimento di primo grado per effetto sia di più disposizioni della legge sul procedimento amministrativo sia del regime di speciale e puntuale tutela dettato dallo stesso dal codice dei beni culturali”.

Questa recente sentenza della Corte Costituzionale, confermando l’irretrattabilità del provvedimento autorizzativo oltre un termine «fisso», garantisce quindi maggiore stabilità alle autorizzazioni all’esportazione, impedendo che – salvo casi di false rappresentazioni dei fatti/dichiarazioni mendaci – la P.A. (Pubblica Amministrazione) possa esercitare sine die il potere di annullamento d’ufficio. Ponendo, dunque, un argine al potere amministrativo e tutelando l’affidamento incolpevole del privato e la certezza nel tempo dei provvedimenti della Pubblica Amministrazione. Sintetizza lo spirito della decisione l’Avv. Salamone: «La Corte, in ultima analisi, si è pronunciata in maniera tale da garantire “l’affidabilità del sistema Paese”, per citare gli stessi giudici. È evidente che la Corte abbia compreso l’urgenza e la necessità di mettere al sicuro le situazioni giuridiche che – con la reintroduzione di un non meglio precisato “termine ragionevole” – sarebbero state invece esposte ad un’oggettiva incertezza. La decisione rafforza quindi lo stesso Attestato di libera circolazione, garantendone maggiore stabilità e credibilità all’estero».

Daniele Rosato, 11 luglio 2025 | © Riproduzione riservata

La Corte costituzionale attribuisce maggiore stabilità all’attestato di libera circolazione | Daniele Rosato

La Corte costituzionale attribuisce maggiore stabilità all’attestato di libera circolazione | Daniele Rosato