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È possibile acquistare per usucapione un’opera non esposta a mostre né inserita in riviste specializzate?

Secondo i giudici no, perché solo in questi casi il possesso risulta «non clandestino». L’affermazione è, però, lontana dalla realtà

Andrea Montanari

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Chi possiede un’opera d’arte da vent’anni senza averla mai esposta a mostre può acquisirla per usucapione? E chi possiede un’opera d’arte per vent’anni, ma la stessa non è mai apparsa in riviste specializzate? Secondo i giudici no: solo l’esposizione a mostre oppure l’inserimento in riviste specializzate rende, infatti, il possesso dell’opera d’arte «non clandestino» e quindi utile per il suo acquisto per usucapione (App. Torino n. 98/2024; Cass. n. 11465/2021; Cass. n. 16059/2019). 

L’affermazione è, però, lontana dalla realtà: l’esposizione delle opere d’arte alle mostre e l’inserimento in pubblicazioni specializzate rappresentano dei fenomeni non inerenti a tutte le opere e, là dove si verifichino, non è detto che rendano manifesta l’appartenenza delle opere a una determinata persona: cioè il suo possesso. Basta, sul punto, osservare il comune comportamento dei collezionisti: alcuni ostentano le loro collezioni, altri preferiscono rimanere in disparte, perché temono i danni potenzialmente legati alla movimentazione delle opere oppure perché preferiscono esporre l’opera con la didascalia «collezione privata». L’esposizione di un’opera alla mostra è legata, poi, alla manifestazione dell’interesse in tal senso da parte dell’istituzione culturale ed è quindi sganciata dalla volontà del collezionista. 

Peraltro, a voler dare per buona l’affermazione dei giudici, la stessa condurrebbe a esiti insoddisfacenti: la necessità dell’esposizione a mostre potrebbe portare, ad esempio, al riconoscimento dell’acquisto per usucapione legato al possesso poco noto di opere esibite, però, a una mostra della durata breve in una piccola località e alla sua negazione, invece, nei confronti di situazioni di possesso note, ma non manifestate attraverso mostre. A un epilogo altrettanto insoddisfacente porta la richiesta dell’inserimento in pubblicazioni specializzate: il servizio fotografico di una nota collezione, pubblicato però con una casa editrice poco diffusa, non comporterebbe la conoscibilità del possesso di quell’opera e, quindi, impedirebbe il suo acquisto per usucapione

L’affermazione dei giudici è distante anche dal diritto, giacché produce l’esito giuridicamente irragionevole secondo cui l’acquisto per usucapione non si applica a tutte le opere che non sono state esposte a mostre o non sono state inserite in riviste specializzate. E, infatti, la risposta alle due domande di esordio è negativa. Ciò perché i giudici ritengono equivalente il possesso non clandestino, richiesto dal codice civile (art. 1163), al possesso pubblico, legislativamente non richiesto. Se l’art. 1163 c.c. dice che il possesso clandestino impedisce l’usucapione, ciò significa che il possesso non deve essere occulto, ma non significa che debba essere anche pubblico: perché il possesso sia non clandestino basta che non vi siano preclusioni alla sua conoscibilità; perché il possesso sia pubblico  è necessario, invece, che lo stesso venga ostentato. Mentre, quindi, il possesso clandestino equivale al possesso occulto, il possesso non clandestino ben potrebbe non equivalere al possesso pubblico. L’acquisto dell’opera d’arte per usucapione chiede, dunque, la prova del suo possesso non occulto per vent’anni. 

L’applicazione alle opere d’arte della regola sull’acquisto per usucapione richiede di dare rilevanza alla loro destinazione economico-sociale: questa permette di calare la non clandestinità astrattamente stabilita dalla legge nelle ipotesi in cui la sua operatività viene invocata in concreto. In uno dei casi indagati dai giudici (App. Torino n. 98/2024), il dipinto era esposto sulla parete del salotto: si tratta di un comportamento comune ai proprietari delle opere d’arte ed è una condotta che non comporta l’occultamento del dipinto, bensì lo rende percepibile dalla comunità. Si tratta, dunque, di possesso dell’opera non clandestino come richiesto dall’art. 1163 c.c. per l’acquisto della stessa. Ciò per vent’anni. Una durata che risulta verosimilmente funzionale a irrobustire lo scarso grado di conoscibilità oggettivamente attendibile rispetto al possesso dei beni mobili, come le opere d’arte. Si potrebbe replicare, tutt’al più, che non si tratti di un livello particolarmente elevato di conoscibilità, ma questo requisito non è richiesto dal legislatore, il quale stabilisce, si ripete, che il possesso non debba essere occulto. 

Andrea Montanari, 26 febbraio 2026 | © Riproduzione riservata

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È possibile acquistare per usucapione un’opera non esposta a mostre né inserita in riviste specializzate? | Andrea Montanari