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La collezione Franco Maria Ricci a Fontanellato

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La collezione Franco Maria Ricci a Fontanellato

Come evitare l’estinzione della specie «collezionisti»

Più perseguitati che protetti, perché non incentivarli e agevolarli non solo fiscalmente?

Raffaele Tamiozzo

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Nell’articolo «L’importanza di avere 70 anni», il professor Fabrizio Lemme tratta l’argomento della tutela delle collezioni d’arte, disciplinata dall’articolo 10, comma 3, lettera e) del Codice dei Beni culturali e paesaggistici, sotto il profilo della preclusione alla possibilità di vincolare collezioni che contengano al loro interno beni realizzati entro il settantennio rientranti, in quanto tali, nella previsione del comma 5 dello stesso articolo che esclude dalla soggezione alla disciplina legale di tutela le opere di autore vivente o la cui esecuzione non risalga a oltre 70 anni.

È necessaria sempre un’attenta riflessione da parte dei funzionari pubblici responsabili della tutela dei beni culturali quando debbono valutare se sussistano motivate ragioni per un intervento di tutela di una collezione di proprietà privata, perché debbono motivare la presenza di un interesse culturale particolarmente qualificato, l’interesse eccezionale, e non l’interesse particolarmente importante. Inoltre, se il provvedimento è riferito a una collezione, scatta l’effetto del divieto di smembramento, che comporta innegabili pregiudizi sul piano economico perché riduce di molto l’interesse all’acquisto della collezione da parte di terzi, che potrebbero invece avere interesse ai singoli pezzi.

Conclude l’illustre autore che o si tratta in ogni caso di collezione con una storia significativa non inferiore ai 70 anni o di una collezione composta di oggetti che debbono avere, ciascuno, una storia di 70 anni. La preoccupazione di ricevere la notifica del provvedimento ministeriale dichiarativo dell’interesse culturale, che tanto turba i sonni dei proprietari privati di singoli beni culturali, non può riguardare i collezionisti, i soggetti che hanno formato collezioni eccezionali. Il vero collezionista è prima di tutto uno spirito eletto, che dedica la vita al servizio della cultura, per conoscere, conservare, proteggere e valorizzare beni culturali, le testimonianze materiali aventi valore di civiltà secondo la definizione del Codice.

Per lui ogni profilo giuridico (il divieto di esportazione definitiva, l’obbligo di denunzia degli atti di alienazione, l’esercizio del diritto di prelazione dello Stato, il divieto di smembramento) è destinato a collocarsi su un piano secondario rispetto alla gratificazione spirituale che gli deriva dal merito di aver formato la collezione, di vederla apprezzata come bene di eccezionale interesse, di vederla fruita senza limiti spaziali o temporali. E vale anche per le collezioni di opere d’arte contemporanea.

Cosicché il provvedimento dell’Amministrazione di tutela rappresenta il riconoscimento del valore non del solo complesso dichiarato, ma anche della personalità e delle qualità morali storicizzate del soggetto che ha il merito di aver realizzato quell’eccezionale risultato.

Potrebbe allora ipotizzarsi una soluzione «de jure condendo»: perché non pensare a una norma che, in analogia a quanto recita il comma 5 dell’articolo 10, preveda forme speciali di incentivazione e agevolazione, non solo fiscale, per il collezionista? Una tale disposizione darebbe il giusto riconoscimento al valore eccezionale dei beni compresi nella collezione, ma anche e soprattutto ai meriti del suo artefice: invero il valore eccezionale della raccolta non partecipa solo della rilevanza culturale, della tradizione, della fama e delle particolari caratteristiche ambientali dei beni che la compongono, come recita la lettera e), ma rappresenta anche un diretto riferimento con la storia politica, della letteratura, dell’arte e della cultura in genere, che lo stesso articolo 10 esplicitamente contempla alla lettera d) del comma 3, ai fini della tutela e senza alcun riferimento a limiti temporali.

Il Codice, rispetto alla precedente normativa che si limitava ai soli immobili, ha esteso la sfera di applicabilità della lettera d) del comma 3 anche alle cose mobili; inoltre il comma 5 dell’articolo 10, nel sottrarre alla disciplina di tutela le opere d’arte contemporanea, si limita a citare le lettere a) ed e) del comma 3 e non la lettera d). Sulla base di tali premesse, fermo restando l’auspicio di una modifica normativa (che esplicitamente consenta di dichiarare anche le collezioni in cui figurino opere di arte contemporanea), non sembra comunque preclusa la possibilità, in chiave ermeneutica, di poter individuare, già nella vigente normativa, strumenti idonei a superare l’ostacolo rappresentato dal limite del settantennio.
 

La collezione Franco Maria Ricci a Fontanellato

Raffaele Tamiozzo, 24 aprile 2021 | © Riproduzione riservata

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