Ora la Costituzione tutela l’ambiente. Ma come?

Marco Magnifico, Antonella Caroli, Stefano Ciafani e Gaetano Benedetto commentano le modifiche ai comma degli articoli 9 e 41

Giardino della Kolymbethra nella Valle dei Templi ad Agrigento. Foto di Vincenzo Cammarata © FAI
Stefano Miliani |

La Costituzione italiana ha esteso la tutela all’ambiente, all’ecosistema, alla biodiversità, animali inclusi, con l’approvazione definitiva l’8 febbraio scorso della riforma del testo da parte della Camera, dopo il Senato. All’articolo 9 (quello sulla cultura, la ricerca scientifica e la tutela) il terzo comma è nuovo e recita: la Repubblica «tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali». All’articolo 41, che stabilisce che «l’iniziativa economica privata è libera», il secondo comma ora dice che «non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana»; secondo il terzo comma: «La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali».

Quale portata ha questo nuovo corso? Al Fai-Fondo per l’Ambiente Italiano, a Italia Nostra, a Legambiente e al Wwf Italia abbiamo posto due domande: (1) Quali saranno gli effetti concreti del nuovo testo costituzionale? (2) Che cosa devono fare Stato ed enti pubblici affinché questi principi siano davvero applicati? 

Magnifico (presidente Fai): «Adesso dobbiamo educare tutti a tutti i livelli»
(1) Le integrazioni all’articolo 9, fondante e identitario per il nostro Paese, confermano che la nostra Costituzione è viva, riflette il mondo che cambia e anzi favorisce il cambiamento. Questo storico intervento sancisce il radicamento di una coscienza ambientale sempre più capillare e diffusa in grado di sviluppare gli strumenti per agire in difesa dell’ambiente, inteso come unione indissolubile di storia e natura, e ci ricorda il peso culturale del paesaggio italiano, che i lungimiranti «padri costituenti» citarono nella stesura del testo prima ancora del patrimonio storico e artistico.

(2) Ci è chiaro il compito che attende lo Stato e le istituzioni private non profit come la nostra fondazione: progettare sin da subito un serio e rigoroso percorso formativo ed educativo a tutti i livelli di istruzione, dalle scuole alla terza età, che ci consenta di comprendere, amare e proteggere consapevolmente l’ambiente come insieme di storia e natura; del resto lo scopo esclusivo del Fai è l’educazione e l’istruzione della collettività alla tutela dell’ambiente e del patrimonio artistico e culturale. 

Caroli (presidente nazionale Italia Nostra): «Attenzione a come scegliamo le rinnovabili»
(1) e (2) L’integrazione dell’articolo 9 ci pare un’operazione superflua, perché la tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali fa già parte della carta costituzionale all’art. 117 e soprattutto è stata oggetto di numerosi pronunciamenti della Corte Costituzionale. Grazie ai quali esiste una stretta interconnessione tra ambiente e paesaggio che la nuova formulazione modifica, introducendo una dicotomia che potrebbe generare confusione. Risulta evidente l’elevato impatto territoriale, paesaggistico e faunistico di certi impianti da Fonti energetiche rinnovabili (Fer) come pale eoliche o pannelli solari su suolo agricolo. Questo genera potenziali conflitti tra le differenti componenti del bene ambientale che non possono essere risolti con l’adozione indiscriminata su ampie parti del territorio nazionale di questi impianti. Appunto per questo l’attenta ricomposizione dei valori del paesaggio e dell’ambiente, frutto dell’attività quarantennale della Corte, non deve essere spazzata via da una modifica forse frettolosa e superficiale. Affinché non ne faccia le spese il paesaggio sono necessari controlli e verifiche, non la loro eliminazione, come purtroppo si propone da più parti in nome della lotta ai cambiamenti climatici. 

Ciafani (presidente Legambiente): «Se semplifichiamo la normativa velocizziamo»
(1) e (2) L’inserimento nella Costituzione della tutela dell’ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi, affiancata a quella del paesaggio, rappresenta una bellissima e storica novità per il nostro Paese. L’auspicio è che si passi dalle parole ai fatti affrontando con più decisione i grandi temi come la crisi climatica e i tanti problemi irrisolti con interventi e riforme attese, come l’introduzione nel Codice penale dei delitti contro la fauna che ancora mancano all’appello. L’emergenza climatica che minaccia il futuro dell’umanità, ad esempio, va affrontata con un’accelerazione della transizione ecologica per liberarci dall’uso delle fossili per la produzione di energia, la mobilità, l’industria e nell’edilizia. Per farlo serve però realizzare tanti impianti che utilizzano le rinnovabili, a partire dal sole e dal vento. Bisogna semplificare la normativa per velocizzare la costruzione degli impianti, come ad esempio l’eolico a mare e sui crinali montuosi, il fotovoltaico integrato sui tetti o il moderno agrivoltaico che non consuma suolo agricolo, integrandoli nel paesaggio e coinvolgendo i territori nella loro autorizzazione. Solo così rispetteremo davvero la Costituzione da poco aggiornata. 

Benedetto (presidente Centro Studi Fondazione Wwf Italia): «Lo Stato ha più responsabilità ma è più legittimato»
(1) I termini «ambiente» ed «ecosistemi» indicavano nell’art. 117 della Costituzione ambiti di competenze dello Stato: quando queste competenze diventano principi fondamentali la responsabilità dello Stato ne esce accresciuta e anche la sua legittimazione a intervenire su queste materie, a volte contestate dalle Regioni. Il concetto di biodiversità rafforza il dovere di applicare correttamente convenzioni internazionali o strategie comunitarie che, considerando anche la modifica dell’art. 41, dovrebbero essere considerate prioritarie anche rispetto allo sviluppo economico. La Corte Costituzionale ha già affermato che la tutela dell’ambiente e della salute non può essere rimessa agli interessi economici.

(2) Servirebbe un «Codice per la natura» che riorganizzi e rafforzi una normativa disorganica contenuta in varie leggi settoriali. A parte la legge sulle aree protette, tuteliamo la fauna (neppure tutta) tramite la legge sulla caccia, i servizi ecosistemici idrici con le normative dei fiumi e della difesa del suolo, i boschi, le montagne o le coste con le norme sul paesaggio. Serve un riordino. Non si può continuare così con il trasporto su gomma: le emissioni inquinanti impattano negativamente su ambiente e salute.

© Riproduzione riservata
Altri articoli di Stefano Miliani