Liberate le immagini delle opere d’arte!

Pretendere diritti dal possesso è un abuso giuridicamente insostenibile che castiga la diffusione della cultura

Il «David» di Michelangelo. Foto tratta da Wikipedia. (C) Jorg Bittner Unna CCBY 3.0
Daniele Manacorda |

In un’intervista su «Il Giornale dell’Arte» dello scorso gennaio, alla domanda se sia giusto e utile che chiunque possa far uso libero e gratuito delle immagini del patrimonio pubblico di musei e monumenti, Antonio Tarasco, giurista e alto dirigente del Mibact, risponde: «Non sono d’accordo. Quella può essere una proposta per il futuro, ma sarebbe necessario cambiare la legge».

Tecnicamente parlando, probabilmente Tarasco ha ragione: l’art. 108 del Codice Urbani impone il pagamento di un canone anche per le riproduzioni delle immagini del patrimonio, che sono quindi oggetto di una «concessione», e la modifica opportunamente introdotta nel 2014 dall’ArtBonus ne ha stabilito la gratuità per finalità di studio, ma non per l’uso «a scopo di lucro». Il guaio sta nel fatto che sciaguratamente quell’articolo fa di ogni erba un fascio mescolando nello stesso comma le modalità di esecuzione delle riproduzioni, il tipo e il tempo di utilizzazione degli spazi e dei beni culturali e l’uso e la destinazione delle riproduzioni. Dunque, un bel fritto misto, che rivela quanta poca riflessione ci sia stata alle spalle di questa norma così rilevante per la diffusione della cultura.

Mescolare l’uso di cose e spazi, cioè dei luoghi della cultura di proprietà pubblica con l’uso delle loro immagini, significa mettere sullo stesso piano due tipologie di ricavi che nulla hanno a che vedere fra di loro e che, pur nell’ammontare complessivo comunque bassissimo, producono introiti assolutamente sbilanciati.

Dai dati disponibili risulta che dall’insieme delle concessioni d’uso (cose, spazi e immagini) deriva allo Stato un misero 3% del totale dei ricavi: una percentuale coperta peraltro quasi integralmente (in rapporto, pare, di 7 a 1) dai canoni di affitto temporaneo degli spazi per eventi e manifestazioni di varia natura. Le riproduzioni portano un contributo risibile, certamente inferiore ai costi di esazione. Insomma, è del tutto evidente che la privativa statale sull’uso commerciale delle immagini del patrimonio culturale è oggi un’operazione finanziariamente in perdita. Ma quel che interessa qui è ragionare se questo monopolio sia conveniente non solo sul piano economico, ma anche su quello culturale e sociale.

Nel Codice Urbani convivono due modalità di uso: quella del bene nella sua integrità fisica e quella della sua immagine. Beni materiali e beni immateriali sono mescolati e confusi, mentre una loro distinzione sembra a me necessaria prima di qualsiasi altra opinabile valutazione. Nel primo caso (beni materiali) la riscossione di un canone, che in taluni casi può essere anche assai elevato, è sicuramente opportuna. Nel secondo caso (beni immateriali) questa pretesa cozza con la natura stessa del bene concesso. L’immagine infatti non è un bene materiale: non possiede fisicità.

L’immagine non gode del privilegio della unicità e della autenticità: di ogni oggetto possiamo produrre un numero infinito di immagini, l’una diversa dall’altra, tutte potenzialmente vere e al tempo stesso insufficienti a riprodurre l’originale materiale. Le immagini sono beni immateriali e in quanto tali costituiscono una fonte condivisa di conoscenza, ricordo, identità, creatività e tanto altro ancora.

Insomma, le testimonianze del passato nella loro materialità rispondono a un diritto reale di proprietà esercitato da chi ne è pro tempore il titolare; ma la potenzialità infinita e mutevole del loro significato e della loro percezione per tramite delle immagini, e dei possibili usi che di queste si fanno, non può rispondere a un principio di diritto dominicale, cioè di proprietà. Tanto più quando questa proprietà sia pubblica.

Facciamo un esempio. Il «David» di Michelangelo è di proprietà dello Stato italiano. A norma dell’art. 108 ogni sua immagine, comunque rilevata, per intero o di dettaglio, sarebbe anch’essa di proprietà dello Stato. Ma in verità quelle infinità di immagini cui il «David» può dare vita sono al contempo patrimonio comune di chiunque ne possa trarre ispirazione. Sono infatti patrimonio dell’umanità. Se di quelle immagini si può fare libero uso a fini di studio, ma non a scopo di lucro, dove si pone il confine tra questi due usi? È un confine così labile che oggi, nel caso di uso editoriale, viene posto grottescamente al limite delle 2mila copie stampate (e le ristampe? E perché castigare un libro formativo di grande tiratura?) e al prezzo non superiore ai 77 euro (da quando la qualità si misura dal costo?)!

Insomma, se si intende riprodurre quell’immagine su un dépliant, un’insegna di negozio, un logo, una maglietta o su un qualsiasi prodotto che generi ricchezza, perché venduto o connesso a un’erogazione di servizi, si dovrebbe pagare un canone al monopolista dell’immagine (di quale immagine poi?), che invece altri non è se non il proprietario della sua fonte materiale.

Se spostiamo il ragionamento dai beni materiali, che la legge tutela nella loro fisicità, ad altri settori della produzione culturale, quali la letteratura o la musica, ci accorgiamo della contraddizione che regola questo abuso attualmente perpetrato ai danni del libero uso delle immagini del nostro patrimonio. Di chi è la Divina Commedia? Forse di chi ne possiede il manoscritto vergato dalla mano di Dante? Quel manoscritto non esiste più. Di chi ne ha prodotto la prima edizione a stampa? Il diritto d’autore è scaduto da secoli.

Chiunque può fare dunque libero uso della Commedia per trarne profitto attraverso edizioni popolari, scolastiche o di lusso, organizzando recite o scrivendone i versi su un capo di vestiario o su un gadget: a chi avrà mai pagato la Mondadori la citazione del verso «in su la cima» (Paradiso, XIII, 135) che compare da sempre nelle sue edizioni?

E di chi è «Traviata»? Di chi possiede il manoscritto originale di Verdi o del libretto di Francesco Maria Piave? Quando assisto a un’esecuzione dell’opera o acquisto una sua riproduzione, sto pagando Verdi o una delle infinite e tutte diverse riproposizioni di quel capolavoro messo in scena dai professionisti del teatro lirico?

Il diritto d’autore regola la liceità di riproduzione di prodotti dell’ingegno, cioè di una proprietà intellettuale. Scaduti i termini per Dante o Verdi, la loro opera appartiene all’umanità e nulla è dovuto per poterla eternare nella continua reinterpretazione che le infinite vie della creatività vorranno mettere in campo, gratuitamente o a pagamento nel libero arengo dell’economia delle produzioni culturali.

Anche i diritti d’autore di Michelangelo sono scaduti e con loro quelli relativi alla stragrande maggioranza dei beni che costituiscono il nostro patrimonio culturale. Eppure c’è chi ritiene che il cosiddetto diritto dei beni culturali cominci a essere applicabile una volta cessata l’applicabilità del diritto d’autore.

Ma chi non vive delle sottigliezze del Diritto, pur guardandole con il massimo rispetto, non può non domandarsi come il diritto di proprietà possa automaticamente subentrare al diritto d’autore una volta scaduti i suoi termini. In altre parole: il passaggio dalla tutela della proprietà intellettuale alla tutela della proprietà reale (materiale) non può implicare l’automatico trasferimento dei diritti dell’una nel dominio dell’altra.

Insomma, le immagini che «promanano» da uno qualunque dei manufatti del nostro patrimonio culturale sono concettualmente la stessa cosa delle note che escono dagli strumenti che interpretano gli spartiti musicali, delle voci che recitano i versi dei nostri poeti immortali. Quelle immagini, come quelle note, come quelle parole, sono esterne al bene da cui derivano, non sono di nessuno perché appartengono a tutti. E quindi l’articolo 108 del Codice Urbani non va emendato: va semplicemente riscritto alla luce di questo concetto fondamentale, sfuggito ai suoi distratti estensori.

Ma occorre fare anche un’altra distinzione fondamentale tra l’uso delle cose e degli spazi, da un lato, e quello delle immagini, dall’altro, perché la natura di questi due tipi di uso è diametralmente opposta. Va da sé che la concessione di spazi (per spettacoli, conferenze, cerimonie, eventi pubblici e privati...) possa, e nella maggior parte dei casi debba, essere a pagamento. Il motivo è semplice: si tratta infatti di un uso rivale. Concedendolo a uno se ne impedisce il contestuale godimento di altri, e ciò giustifica il titolo oneroso della concessione.

Nel secondo caso l’uso di un’immagine da parte di un singolo, di un ente, di un’impresa, di una comunità non ne impedisce invece in alcun modo il contemporaneo godimento da parte di altri, dal momento che il bene nella sua immaterialità è posto a disposizione di tutti: le riproduzioni di immagini sono infatti palesemente non rivali.

La distinzione concettuale e operativa tra usi rivali e non rivali dei beni culturali di proprietà pubblica potrebbe quindi portare un po’ di luce e di sereno in un campo dove l’economia della bottega prevale sulla considerazione più generale del bene pubblico. Infatti, la condizione di non rivalità propria dell’uso, anche commerciale, delle immagini del patrimonio pubblico le esclude di fatto dal mercato, e quindi anche dall’uso improprio che potrebbe esserne fatto dai giganti della comunicazione globalizzata.

La liberalizzazione delle immagini permette invece alle comunità di generare attraverso di esse innovazione, informazione e cultura, con generale giovamento del livello della produzione e diffusione culturale, e contestuale creazione di lavoro e ricchezza con le relative ricadute positive di carattere fiscale sulla finanza pubblica.

Spetta dunque a una politica culturale ispirata a una visione riformistica far sì che lo Stato garantisca la conservazione fisica del bene perché possa essere oggetto delle più libere manifestazioni intellettuali da parte della società nel suo insieme.

L’alternativa è una pubblica amministrazione che ammette nei fatti (essendo incapace di esigere i canoni previsti dall’art. 108) di non saper rispettare le proprie regole, oppure che si lancia in una disperata stagione di contenziosi giudiziari con mezzo mondo, alla ricerca parossistica e impossibile degli infiniti presunti abusi (a partire dalle paccottiglie dei mercatini di souvenir), con buona pace della funzione di «consegnataria» che la mano pubblica svolge nei confronti di un patrimonio che quattro articoli della nostra Costituzione (9, 33, 41 e 118) mettono in mano, ciascuno per la sua parte, alla totalità dei cittadini.

In questa fosca prospettiva che va scongiurata, occupa un posto particolare la questione della cosiddetta libertà di panorama, ovvero del diritto di fotografare e riprodurre opere esposte al pubblico dominio. Anche questa libertà è sotto attacco. Ma di questo, semmai, un’altra volta.

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