Mentre scrivo nel mondo della conservazione e del restauro stanno succedendo cose molto importanti e cariche di conseguenze. Sono maturate le condizioni per attuare il disposto dell’art. 29, comma 6 del Codice Urbani (la legge di Tutela dei Beni culturali del 2004 aggiornata dal D. Lgs. 156 del 2006), laddove si dispone che «dalla data di entrata in vigore dei decreti previsti dai commi 7, 8 e 9 (del suddetto art. 29), agli effetti dell’esecuzione degli interventi di manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici, nonché agli effetti del possesso dei requisiti di qualificazione da parte dei soggetti esecutori di detti lavori, la qualifica di restauratore di beni culturali è acquisita esclusivamente in applicazione delle predette disposizioni».
Le disposizioni in questione sostanzialmente hanno previsto due itinerari diversi: aver maturato un curriculum significativo, da dimostrare con le dovute pezze d’appoggio (rispondendo al bando pubblico del 22 ...
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