L’irresistibile tentazione del «silenzio-assenso»

Denise La Monica |

2003-2006. Silenzio-assenso per la vendita di immobili pubblici 

A fine 2003 (governo Berlusconi II) si introduce il silenzio-assenso per la vendita degli immobili pubblici (d.l. 269/2003 poi l. 326/2003, art. 27). Sono concessi 120 giorni alle Soprintendenze per pronunciarsi sulla verifica dell’interesse culturale; il silenzio equivale a un assenso. Si oppongono i ministri dei Beni culturali (Giuliano Urbani) e dell’Ambiente (Altiero Matteoli), nonché le associazioni di tutela.
A gennaio 2004 è approvata la versione definitiva del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio (d.lgs. 42/2004, ma in vigore dal primo maggio 2004). Contrariamente alla versione approvata in Commissione Cultura, è inserito, per volere del ministro dell’Economia Giulio Tremonti, in una seduta del Consiglio dei Ministri, il silenzio-assenso (art. 12, c. 10), richiamando l’art. 27 della legge 326/2003. Questo inatteso inserimento nel
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