Italia e Svizzera più vicine

I due Paesi stanno cambiando attitudine e regole in tema di movimentazione di opere d’arte

Una delle dogane sul confine tra Italia e Svizzera
Marta Cenini, Alessia Marconi |

La Svizzera, ormai centro culturale internazionale e «market nation», è da sempre Paese di transito, deposito e ora esposizione di opere d’arte che spesso provengono dall’Italia (ma ovviamente non solo), considerata invece una «source nation». Dal punto di vista giuridico, questa differenza si riflette anche nella normativa in materia di trasporto, esportazione e importazione di arte e beni culturali che ha attualmente raggiunto un grado di complessità assai elevato.

Tra Italia e Svizzera la movimentazione delle opere prende avvio tramite la sottoscrizione di contratti di trasporto disciplinati dai rispettivi Codici civili nazionali e dalle norme internazionali applicabili in entrambi i Paesi, in particolare la Convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956 e l’Accordo fra la Comunità Europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia del 21 giugno 1999.

Nel caso di trasporto di opere è frequente che il vettore assuma anche la veste di spedizioniere e di spedizioniere doganale. Gli operatori agiscono dunque sia come trasportatori sia come mandatari, espletando le pratiche amministrative e doganali in rappresentanza dei proprietari nonché curando la custodia, imballaggio, collocazione nelle casse delle opere anche prima dell’inizio del trasporto.

Sulla base della legislazione italiana, l’attività di spedizioniere presuppone che l’esercente sia in possesso dei requisiti morali, finanziari e tecnico-professionali individuati dalla L. n. 1442/1941. L’attività può essere iniziata dalla data di presentazione di una Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) al Registro Imprese della Camera di Commercio di competenza in cui si autocertifica il possesso dei requisiti previsti.

Quanto all’espletamento delle formalità doganali, l’art. 40 del D.P.R. n. 43/1973 stabilisce che ogni qualvolta le disposizioni in materia doganale prescrivono di fare una dichiarazione o di compiere determinati atti o di osservare speciali obblighi e norme ovvero consentono di esercitare determinati diritti, si può agire personalmente o a mezzo di un rappresentante diretto o indiretto.

Limitatamente alle dichiarazioni in dogana, la rappresentanza diretta è riservata agli spedizionieri doganali iscritti nell’albo professionale istituito con L. n. 1612/1960 e muniti di apposita patente, salvo che l’incarico venga affidato a un dipendente del proprietario della merce al quale è consentito di operare quale spedizioniere doganale non iscritto nel relativo albo.

La divergenza tra le tradizioni italiana e elvetica emerge soprattutto con riguardo alle pratiche legate all’esportazione delle opere. Ciò è dovuto al fatto che l’Italia, al contrario della Svizzera, ha tradizionalmente avuto un approccio assai protettivo verso il proprio patrimonio nazionale, con la conseguenza che la normativa in tema di circolazione delle opere è assai restrittiva. La Svizzera, al contrario, parte da una tradizione opposta ma ha recentemente cambiato attitudine, e ora, a seguito della ratifica nel 2004 della Convenzione Unesco e della stipula di diverse convenzioni bilaterali, prevede regole dettagliate in tema di esportazione e importazione a tutela del patrimonio culturale.

In Italia, la disciplina sulle esportazioni è stata recentemente riformata ed è contenuta nel Codice dei Beni culturali e del Paesaggio (D.Lgs. n. 42/2004, Cbcp), nel D.M. n. 246/2018 e nel Reg. (Ce) n. 116/2009 relativo all’esportazione dei beni culturali. È in linea generale prevista la possibilità di uscita temporanea delle opere per manifestazioni culturali, sempre che ne sia garantita l’integrità e la sicurezza (art. 66 Cbcp).

Le maggiori restrizioni invece riguardano l’uscita definitiva: è vietata con riferimento all’ampio elenco di beni culturali pubblici e privati di cui all’art. 10, commi 1, 2 e 3 (tra cui i beni privati vincolati ex art. 13) e a titolo cautelare anche con riguardo ai beni appartenenti a enti pubblici, fondazioni ed enti ecclesiastici che siano opera di autore non più vivente e che abbiano più di 70 anni fino alla conclusione con esito negativo della procedura di verifica di interesse culturale (art. 65, commi 1 e 2, Cbcp).

Inoltre, la riforma del 2017 ha introdotto la cosiddetta soglia di valore prevedendo la necessità di un’autorizzazione all’uscita nel caso in cui l’opera sia di autore non più vivente, abbia più di 70 anni e un valore superiore a 13.500 euro (cosiddetto attestato di libera circolazione: art. 68 Cbcp); l’attestato può essere richiesto anche attraverso uno spedizioniere. Nel caso in cui il valore sia inferiore o se l’opera è di autore vivente o è stata realizzata meno di 70 anni fa sarà invece sufficiente una dichiarazione sostitutiva (cosiddetta autocertificazione di arte contemporanea: art. 65, commi 4 e 4 bis).

Se l’uscita è verso la Svizzera, sarà necessaria anche la licenza di esportazione se l’opera rientra nell’elenco di cui al Reg. (Ce) n. 116/2009 (che ha abrogato il Reg. (Cee) n. 3911/92). Al contrario, in Svizzera gli unici beni la cui uscita deve essere autorizzata sono quelli rientranti nell’elenco federale di beni di proprietà della Confederazione e negli elenchi di beni culturali di proprietà dei Cantoni, dunque esclusivamente beni pubblici. 

È attualmente in vigore la Legge sul trasferimento internazionale dei beni culturali (Ltbc), attuazione della Convenzione Unesco 1970 (Rs 0.444.1 del 20.06.2003), che disciplina l’importazione di beni culturali in Svizzera, il loro transito, la loro esportazione, il rimpatrio degli stessi a partire dalla Svizzera e le misure contro il trasferimento illecito di proprietà. Dal 27 aprile 2008, infine, è in vigore un accordo bilaterale tra Italia e Svizzera sull’importazione e rimpatrio di beni culturali, che riguarda in particolare i beni archeologici.

Solo dunque a partire dall’entrata in vigore della Ltbc, ossia dall’1 giugno 2005, le autorità elvetiche sono tenute a verificare se un bene culturale proveniente dall’Italia e del quale si richieda l’ingresso in Svizzera sia stato esportato dall’Italia in conformità alle leggi d’esportazione di quest’ultima. Pur partendo da tradizioni diverse, è dunque in corso un avvicinamento tra i due Stati, sebbene continuino a esserci radicate differenze di disciplina con particolare riguardo alla proprietà privata delle opere.

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