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Che cosa dice il Codice

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Il Codice unico dei beni culturali e del paesaggio, all’articolo 65 regolamenta l’esportazione dal territorio nazionale di tutti beni che abbiano più di 50 anni di età, indipendentemente dal loro valore:


Articolo 65.
(Uscita definitiva)

1. È vietata l’uscita definitiva dal territorio della Repubblica dei beni culturali mobili indicati nell’
Articolo 10, commi 1, 2 e 3.
2. È vietata altresì l’uscita:
a) delle cose mobili appartenenti ai soggetti indicati all’Articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, fino a quando non sia stata effettuata la verifica prevista dall’Articolo 12.
b) dei beni, a chiunque appartenenti, che rientrino nelle categorie indicate all’Articolo 10, comma 3, e che il Ministero, sentito il competente organo consultivo, abbia preventivamente individuato e, per periodi temporali definiti, abbia escluso dall’uscita, perché dannosa per il patrimonio culturale in relazione alle caratteristiche oggettive, alla provenienza o all’appartenenza dei beni medesimi.
3. Fuori dei casi previsti dai commi 1 e 2, è soggetta ad autorizzazione, secondo le modalità stabilite nella presente Sezione e nella Sezione II di questo Capo, l’uscita definitiva dal territorio della Repubblica:
a) delle cose, a chiunque appartenenti, che presentino interesse culturale, siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni;
b) degli archivi e dei singoli documenti, appartenenti a privati, che presentino interesse culturale;
c) dei beni rientranti nelle categorie di cui all’Articolo 11, comma 1, lettere f), g) ed h), a chiunque appartengano.
4. Non è soggetta ad autorizzazione l’uscita delle cose di cui all’Articolo 11, comma 1, lettera d).
L’interessato ha tuttavia l’onere di comprovare al competente ufficio di esportazione che le cose da trasferire all’estero sono opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, secondo le procedure e con le modalità stabilite con decreto ministeriale.


La situazione, già difficilmente sostenibile, è stata aggravata dal Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004, il cui art.174 (Uscita o esportazione illecite), così recita: «1. Chiunque trasferisce all’estero cose di interesse artistico, storico, archeologico, etno-antropologico, bibliografico, documentale o archivistico, nonché quelle indicate all’articolo 11, comma 1, lettere f), g) e h), senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da uno a quattro anni o con la multa da euro 258 a euro 5.165. 2. La pena prevista al comma 1 si applica, altresì, nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali per i quali sia stata autorizzata l’uscita o l’esportazione temporanee. 3. Il giudice dispone la confisca delle cose, salvo che queste appartengano a persona estranea al reato. La confisca ha luogo in conformità delle norme della legge doganale relative alle cose oggetto di contrabbando. 4. Se il fatto è commesso da chi esercita attività di vendita al pubblico o di esposizione a fine di commercio di oggetti di interesse culturale, alla sentenza di condanna consegue l’interdizione ai sensi dell’articolo 30 del codice penale».

Redazione GDA, 25 settembre 2015 | © Riproduzione riservata

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