C’è furto e furto

Seconda parte: problemi giuridici legati al saccheggio dei beni culturali

Fabrizio Lemme |

Per proseguire il discorso avviato la scorsa volta conviene indicare e sommariamente illustrare i problemi giuridici specifici che pone il furto di beni culturali:

La prescrizione

Oggi, tale causa estintiva del reato non pone alcun problema specifico. Peraltro, in passato, anteriormente alla riforma dell’istituto della prescrizione, introdotta nel 2005 (secondo il testo originario dell’art. 158/1 c.p., nel reato continuato, la prescrizione decorreva da quando ne fosse cessata la continuazione, non dai singoli frammenti di condotta delittuosa), la Procura della Repubblica di Roma, ad iniziativa di un magistrato specializzato, il Dott. Pier Giorgio Ferri (recentemente scomparso), sosteneva che con la ricettazione, reato eminentemente istantaneo, concorresse anche l’omissione di autodenunzia in ordine al mutamento di proprietà (art. 63 Legge 1.6.1939 n. 1089): reato in se stesso di gravità modesta ma che, essendo permanente, spostava all’infinito il termine di prescrizione del delitto di ricettazione al quale accedeva.

La singolare tesi, mai delibata dalla Corte di Cassazione e che urtava insanabilmente con il principio «nemo tenetur se detegere» (con la conseguente impossibilità di configurare un obbligo di autodenuncia), differiva l’inizio della decorrenza del termine necessario per maturare l’estinzione del reato a quando questo fosse stato scoperto o fosse intervenuta l’autodenuncia.

Dopo la riforma del 2005 (Legge 5.12.2005 n. 251), nel reato continuato a concorso materiale eterogeneo, la prescrizione decorreva da quando le singole condotte costituenti autonomo reato fossero cessate e questo ha fatto venir meno la singolare teoria proposta dalla Procura della Repubblica di Roma. Si aggiunge peraltro che oggi, in virtù della Legge 9.1.2019 n. 3 (con inizio dal 1.1.2020), la prescrizione nel reato continuato riprende a decorrere dalla cessazione della continuazione, in tal modo rendendo nuovamente attuale il problema.

Denuncia e costituzione di parte civile
Per le cose di proprietà privata (e tali sono i beni anche non dichiarati di interesse storico-artistico particolarmente importante, in mano a soggetti privati), la denunzia del furto non è necessaria quando concorra una delle circostanze previste nell’art. 61 n. 7 c.p. o nell’art. 625 c.p., circostanza che rende il reato procedibile d’ufficio.

Quindi, considerando che le ipotesi di furto semplice appaiono paradossalmente residuali rispetto a quelle di furto aggravato, nella maggior parte dei casi per il reato si procede d’ufficio ed al denunciante, quando assuma anche la qualità di persona offesa dal reato, spetta altresì la costituzione di parte civile.
Sempre considerando la posizione del soggetto passivo del reato, vi sono da segnalare le ulteriori problematiche che seguono.

Innanzitutto, al soggetto passivo spetta, in via civile, l’azione di rivendicazione, che il codice (art. 948 c.c.) considera imprescrittibile, «salvi gli effetti dell’acquisto della proprietà da parte di altri per usucapione». Ora, il nostro ordinamento giuridico conosce le seguenti situazioni:

1 «c.d. usucapione immediata»: è principio fondamentale, derivato direttamente dall’art. 2279 del Codice Civile Napoleonico del 1804, che «en fait des meubles, possession vaut titre». Questo comporta che la tradizione del possesso di beni mobili da parte del proprietario apparente trasferisca all’acquirente in buona fede la proprietà a titolo originario di quanto ceduto (art. 1153 c.c.). Si specifica che la buona fede consiste nell’ignoranza incolpevole di ledere l’altrui diritto (art. 1147/1 c.c.);

2 «usucapione decennale»: «colui che acquista in buona fede da chi non è proprietario un immobile, in forza di un titolo che sia idoneo a trasferire la proprietà e che sia stato debitamente trascritto, ne compie l’usucapione in suo favore col decorso di dieci anni dalla data della trascrizione» (art. 1159 c.c.). Il diverso regime è legato al tradizionale maggior prestigio della proprietà immobiliare rispetto a quella mobiliare, principio ormai superato nell’economia attuale, ove i valori mobiliari (titoli, azioni ecc.) hanno un peso economico assai prevalente su quelli immobiliari;

3 «usucapione ventennale»: riguarda le universalità di immobili e i beni immobili nonché i diritti reali immobiliari e si acquista in virtù del semplice possesso protratto per venti anni (art. 1158 c.c.).

Il possesso considerato nelle norme che precedono deve essere pacifico e pubblico (nec vi, nec clam). Peraltro, la giurisprudenza civile di legittimità ha elaborato, in materia di beni culturali, una nozione del possesso utile ai fini dell’usucapione, che identifica la pubblicità non con l’evidente esposizione ma con la pubblicazione in riviste specializzate, seguita dal dibattito scientifico (v. Cassazione, Sez. II civile, 14/06/2019 n. 16059).

La conseguenza è che, senza alcuna razionalità, venga data una posizione di privilegio alle opere di notevole importanza, che richiedono, appunto per essa, il dibattito scientifico, piuttosto che alle opere di modesta o comunque non eccellente qualità, che si possiedono nell’ombra della mediocrità.

La particolarità non è sfuggita a giuristi attenti, i quali si sono posti addirittura il problema se il diritto dei beni culturali non preveda un’eccezione alla regola di cui all’art. 1153 c.c.: vale a dire, se per essi possa non trovare applicazione il principio «en fait des meubles, possession vaut titre». Eccezione che evidentemente può fondarsi solo sulla legge ma questa nulla prevede per i beni culturali quando siano cose mobili.

In conclusione. Il problema del furto delle opere d’arte presenta aspetti interessanti sotto il profilo della fenomenologia.
Non pone problemi giuridici di grande momento sotto il profilo dogmatico, come risulta dalle poche considerazioni prima enunciate.
Compito dell’interprete non è quello di creare problemi ma semmai di avviare a soluzione quelli che altri ha posto.
Ed in questo scritto, ci siamo attenuti a tale regola aurea.

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