Aste giudiziarie: istruzioni per l’uso
Che cosa deve sapere l’acquirente quando le case d’asta agiscono per conto del Tribunale

L’art. 532 c.p.c. norma, prevede che il Giudice possa, con provvedimento motivato, affidare la vendita delle cose pignorate a un soggetto specializzato nel settore di competenza, per consuetudine una casa d’aste, iscritto, in ragione di trasparenza, nell’elenco di cui all’art. 169 sexies disp. att. c.p.c., allorquando ritiene che questo possa portare a una maggiore valorizzazione e realizzo dei beni pignorati operando una parziale esternalizzazione delle attività dell’ufficio esecutivo.
La prassi di nominare una casa d’aste denota una presa di coscienza del fatto che, anche all’interno del processo esecutivo, le opere d’arte meritino di godere di un trattamento differenziato in ragione del loro sensibile valore culturale ed economico. In questo caso la casa d’aste, però, opererà come ausiliario del Giudice ex art. 168 disp. att. c.p.c. quale «commissionario giudiziario per la vendita
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