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Gino De Dominicis

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Gino De Dominicis

Mucciaccia vs l’Archivio De Dominicis

Archiviazione negata: è controversia giudiziaria

Fabrizio Lemme

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Conosco da una vita Italo Tomassoni: come me avvocato, ma anche critico e cultore d’arte. Egli ha praticato molti artisti cosiddetti di avanguardia, in particolare Gino De Dominicis, che, come si suol dire, è morto tra le sue braccia (29 novembre 1998). Alcuni anni dopo la sua scomparsa, esattamente nel 2011, Tomassoni ha pubblicato presso Skira il catalogo ragionato dell’artista e, come mezzo al fine, ha raccolto tutto il materiale documentario relativo, costituendo un Archivio al quale ha chiamato a collaborare una Commissione di esperti (oltre a lui stesso, Achille Bonito Oliva, Maurizio Calvesi, Emilio Mazzoli, Giuliano Perezzani, Lia Rumma).

Al suddetto Archivio, Massimiliano Mucciaccia, mercante d’arte residente in Inghilterra, ha chiesto di autenticare due opere di Gino delle quali era possessore: la prima, 65x50x13 cm (acrilico e foglia d’oro su tavola, senza titolo), la seconda, 158,5x41x15,5 cm (anch’essa acrilico e foglia d’oro su tavola, senza titolo).

A tale richiesta, l’Archivio dell’avvocato Tomassoni, previo parere espresso unanimemente dalla Commissione, rispondeva in questi termini: gli elementi delle opere presentate «non consentono… l’archiviazione… nell’Archivio Gino De Dominicis».

Il Mucciaccia non si arrendeva e chiedeva la revisione del giudizio, esibendo la dichiarazione di un noto collezionista, nella quale si affermava che le due opere in questione erano state da lui direttamente acquistate presso lo stesso artista. Allegava inoltre una perizia grafologica, nella quale si attestava che le firme apposte da De Dominicis alle due opere d’arte di proprietà Mucciaccia, comparate ad altre sicure sottoscrizioni dell’artista, apparivano autografe.

Nonostante questo, la Commissione scientifica dell’Archivio Gino De Dominicis confermava il suo giudizio di non archiviabilità prima trascritto.

A questo punto, Mucciaccia adiva l’autorità giudiziaria competente (l’avvocato Italo Tomassoni risiede a Foligno e quindi il giudice competente è il Tribunale di Spoleto), con una richiesta di accertamento tecnico preventivo (Atp).

Italo Tomassoni, nel costituirsi in giudizio, mi faceva l’onore di chiedere la mia collaborazione professionale, cosa che ho fatto molto volentieri, attese la lunga amicizia e la stima che avevo e ho nei confronti del collega: ho assunto pertanto la sua codifesa e ho collaborato con lui alla stesura degli scritti difensivi.

Questo mi obbliga a una mera cronaca della vicenda senza alcun commento. Come è stata impostata la difesa dell’Archivio?

A parte questioni strettamente legate al caso di specie (che non val la pena riferire), essa si è incentrata su un argomento che ha il favore della giurisprudenza: il possessore di un’opera d’arte non ha alcun diritto di pretendere dall’Archivio dell’artista cui viene riferita l’opera in esame:
a. la manifestazione della propria opinione in ordine all’autenticità dell’opera;
b. l’archiviazione della stessa.

In particolare, il Tribunale di Roma, con tre sentenze del 17.3.2010 n. 6083, del 9.4.2014 n. 7733, del 14.6.2016 n. 12029, ha dichiarato che non esiste, nel nostro ordinamento giuridico, l’obbligo di archiviazione o anche la semplice configurabilità di un diritto all’archiviazione come «atto dovuto». Di qui, ad avviso di Italo Tomassoni, l’infondatezza dell’azione introdotta dal Mucciaccia.

Il presidente del Tribunale di Spoleto Silvio Magrini Alunno, dopo aver convocato le parti e preso atto della conferma da parte del Mucciaccia, delle sue domande, il 15.10.2019 depositava una sintetica ordinanza di rigetto, il cui contenuto si trascrive: «premesso che l’azione di accertamento nel giudizio civile non può di norma avere ad oggetto una situazione di fatto ma deve essere rivolta all’accertamento di un diritto esistente, leso da un pregiudizio attuale; che nella fattispecie de qua nessun riferimento è stato dal ricorrente dedotto circa il diritto esistente e compromesso dall’azione delle parti; ritenuto che tale carenza comporta l’inammissibilità dell’Atp richiesto dal ricorrente Mucciaccia Massimiliano; PQM non ammette l’Atp richiesto».

A questo punto, qualche nota sulla motivazione dell’ordinanza, che certamente, per la sua sinteticità, può definirsi «tacitiana».

Il presidente del Tribunale ha condiviso la posizione assunta da Italo Tomassoni: non esiste, nel nostro ordinamento giuridico, il diritto del proprietario di un’opera d’arte di pretendere dall’archivio dell’artista prima la dichiarazione di autenticità delle opere da lui possedute, poi la loro archiviazione.

Inoltre, nella specie, l’Archivio de Dominicis non aveva espresso un giudizio di falsità ma si era limitato a dichiarare che le opere «non consentono a questa Commissione l’archiviazione... nell’Archivio Gino de Dominicis».

In altri termini, nell’ambito del diritto costituzionale alla libera formazione del pensiero e alla sua manifestazione (art. 21 Cost.), l’Archivio de Dominicis non aveva ritenuto giustificata un’archiviazione delle opere possedute dal Mucciaccia.

Con l’affermazione predetta, il Tribunale ha in sostanza enunciato la tesi della incoercibilità sia della dichiarazione di autenticazione sia dell’archiviazione, affermando che non esisteva, nella prospettazione di parte attrice, un diritto a tali prestazioni.

Ci asteniamo da ulteriori commenti: ognuno si formerà, sulla base della esposizione cronachistica che precede, il suo convincimento al riguardo, appunto nell’ambito del diritto alla libertà di pensiero e alla sua manifestazione.

Fabrizio Lemme, 02 marzo 2020 | © Riproduzione riservata

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