Il plagio è una schiavitù

La storia e il significato del termine e la sua applicazione nell’arte contemporanea

«Lo Scorrevole» (1972) di Vettor Pisani. Foto Elisabetta Catalano. Archivio Elisabetta Catalano
Fabrizio Lemme |

L’autenticità nell’arte contemporanea: con questo titolo Chiara Casarin, giovane e valente studiosa veneziana del tema arte e diritto, ha pubblicato nel 2015, presso Zel Edizioni, una monografia in cui si esplorano, con grande padronanza sia artistica sia giuridica, gli infiniti problemi che pone la ricerca dell’autenticità nell’arte contemporanea. Il tema è stato già più volte da me affrontato in questa rubrica, ma val la pena tornarci su poiché ritengo l’argomento fondamentale: con nuove meditazioni, la sua rivisitazione comporta infatti nuove soluzioni. Quando si può dire che un’opera concettuale sia stata oggetto di plagio, ossia di contraffazione?

Prima una riflessione storica. Pochi ormai ricordano che una norma (peraltro scarsamente applicata) del vigente Codice Penale, l’art. 603, recasse appunto il plagio come nomen juris della fattispecie criminosa: essa puniva chi (denominato «incubo») avesse ridotto altro soggetto in una condizione di schiavitù di fatto, sostituendo totalmente la sua capacità di determinazione a quella del cosiddetto succubo.

Intesa in tal senso, la norma aveva trovato applicazione negli anni ’60, in un caso che aveva avuto un’ampia risonanza mediatica, quello relativo ad Aldo Braibanti, un intellettuale piacentino omosessuale, che, nella sua ossessione erotica, si sarebbe impadronito della personalità di un giovane da lui amato, con il quale intendeva creare un legame perfetto, oltre la vita. Per questo, venne condannato a quattro anni di reclusione, con sentenza confermata dalla Corte di Cassazione.

Peraltro, ripropostasi una nuova vicenda di plagio su basi del tutto differenti, il caso venne portato alla Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 96 dell’8 giugno 1981 (relatore ed estensore l’illustre giurista Edoardo Volterra) dichiarò l’incriminazione costituzionalmente illegittima.

Edoardo Volterra, grande studioso del diritto romano, era figlio di un altrettanto grande matematico, Vito Volterra e, applicando al diritto la scienza dei numeri, costruì la sua sentenza, è il caso di dirlo, «more geometrico», arrivando alla dimostrazione per via di sillogismo logico che la norma incriminatrice fosse in contrasto con il dettato costituzionale per la indeterminatezza del suo evento.

Quale era infatti il limite tra adesione e soppressione di volontà? Nei fatti, la ricerca di tale limite era impossibile, onde l’indeterminatezza del tipo descrittivo della incriminazione. A proposito della sua costruzione matematizzante, la pronunzia di legittimità costituzionale parte dalla nozione originaria di plagio (plagium) che, nel diritto romano, indicava la riduzione in schiavitù di fatto di un uomo libero. Il grande poeta Marziale (Augusta Bilbilis, 38 o 41 d.C. - 104 d.C.), polemizzando (Epigrammi, I, 52) con un suo maldestro imitatore, tale Fidentino, che malamente si era appropriato dei suoi versi, osservava che questi, inseriti in un contesto diverso e scadente, come la composizione poetica riferibile all’imitatore, apparivano «plagiati» ossia, resi schiavi.

Da quel momento è invalsa l’abitudine di applicare alla pedissequa imitazione letteraria o artistica il termine «plagium», ossia, riduzione in schiavitù e in tal senso il termine viene usato in questo articolo. Ciò posto, vediamo come il plagio letterario possa atteggiarsi nell’arte concettuale, o Arte povera che dir si voglia, quella costruita intorno alla effimera performance, nella quale si supera e trascende l’originario ready made.

La data di nascita di quest’ultimo viene solitamente indicata nella mitica esposizione dell’arte Dada a Zurigo del 1917; la data di nascita della performance, almeno con riferimento all’Italia, viene individuata nel 1969, quando nell’altrettanto mitica Galleria «L’attico», gestita da Fabio Sargentini, all’epoca collocata in un’autorimessa romana in via Beccaria, Jannis Kounellis espose dodici cavalli attaccati al muro.

Se un altro artista espone asini o zebre (pur sempre equini), commette plagio artistico? E, se invece di esporre dodici equini espone delle capre o delle pecore (ovini)? Anche in questo caso vi è contraffazione artistica? Vettor Pisani, altro artista concettuale recentemente scomparso, ha esposto addirittura la moglie di Michelangelo Pistoletto, bella nella sua nudità, attaccata a una catena. Siamo ancora nel plagio o il mutamento radicale dell’essere vivente esposto ha dato all’opera un significato del tutto diverso?

Rispondere a questi quesiti non è facile e lo dimostrano gli sforzi, peraltro logicamente ben condotti, di Chiara Casarin per delimitare l’area del lecito e l’area dell’illecito. Io risolverei il problema in termini di oggettiva riconoscibilità: quando il fruitore vede nell’immagine una mera riproduzione dell’altrui pensiero artistico, siamo nell’area del plagio; quando vi ravvisa un autonomo e indipendente messaggio poetico, ne siamo fuori.

In sostanza, come aveva teorizzato il grande giurista russo Paolo Vinogradov (1854-1925) nella sua opera Il senso comune nel diritto, la scienza giuridica incontra un limite nel buonsenso e nella logica comune. Tutto il diritto romano (la più grande e imperitura vicenda giuridica che abbia conosciuto la civiltà occidentale) si basa su questa equazione e la soluzione da me indicata non se ne discosta.

E allora, se il principio fosse accolto, ne deriverebbe l’applicabilità per ogni altra opera performativa: il metro per distinguere tra plagio artistico e prodotto artistico genuino sarebbe costituito dall’oggettiva riconoscibilità dell’una e dell’altra categoria.

Certo, con questo criterio si finisce con il sostituire l’argomentazione logica con l’argomentazione meramente retorica: una sorta di «locus plurium», come si esprime Quintiliano (35 ca d.C.-96 d.C.) nella sua Institutio oratoria. In altri termini, quel che la maggioranza riconosce univocamente ne risulta legittimato, al di là dell’argomento logico. Ma compito di chi scrive è divulgare, non teorizzare.

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