Che cosa dice il Codice

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Il Codice unico dei beni culturali e del paesaggio, all’articolo 65 regolamenta l’esportazione dal territorio nazionale di tutti beni che abbiano più di 50 anni di età, indipendentemente dal loro valore:


Articolo 65.
(Uscita definitiva)

1. È vietata l’uscita definitiva dal territorio della Repubblica dei beni culturali mobili indicati nell’
Articolo 10, commi 1, 2 e 3.
2. È vietata altresì l’uscita:
a) delle cose mobili appartenenti ai soggetti indicati all’Articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, fino a quando non sia stata effettuata la verifica prevista dall’Articolo 12.
b) dei beni, a chiunque appartenenti, che rientrino nelle categorie indicate all’Articolo 10, comma 3, e che il Ministero, sentito il competente organo consultivo, abbia preventivamente individuato e, per periodi temporali definiti, abbia escluso
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