Molti anni fa, tra gli esperti di diritto dei Beni culturali, si disputava se l’apposizione del vincolo, allora denominato «notifica» e tale ancor oggi inteso nel gergo, avesse valore costitutivo o dichiarativo. L’opzione, in un senso o nell’altro, significava questo: se il vincolo ha natura costitutiva, imprime alla cosa un carattere prima assente e quindi l’attrae nell’area protetta dei beni culturali; se il vincolo ha natura dichiarativa, la qualità intrinseca di bene culturale particolarmente importante preesiste al provvedimento amministrativo, il quale non ha altra funzione che riconoscerla. Raffaele Tamiozzo, avvocato dello Stato e docente di Diritto dei Beni culturali, propendeva per la seconda soluzione (natura dichiarativa) e con la forza della sua riconosciuta autorità, la sua tesi ha finito per trionfare, nonostante le perplessità da me espresse. Per effetto di tale mutamento di indirizzo, l’art. 13/1 del Codice dei Beni culturali recita testualmente «la dichiarazione accerta la sussistenza, nella cosa che ne forma oggetto, dell’interesse richiesto dall’art.
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